Art. 2.
            Criteri di distribuzione degli uffici postali

  1.  Il criterio di distribuzione degli uffici postali e' costituito
dalla  distanza  massima  di  accessibilita' al servizio, espressa in
chilometri  percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso piu'
vicino, per popolazione residente.
  2.  Con  riferimento  all'intero territorio nazionale, il fornitore
del servizio universale assicura:
    un punto di accesso entro la distanza massima di 3 chilometri dal
luogo di residenza per il 75% della popolazione;
    un punto di accesso entro la distanza massima di 5 chilometri dal
luogo di residenza per il 92,5% della popolazione;
    un punto di accesso entro la distanza massima di 6 chilometri dal
luogo di residenza per il 97,5% della popolazione.
  3.  Il fornitore del servizio universale assicura l'operativita' di
almeno un ufficio postale nel 96% dei comuni italiani.
  4.  Nei  comuni  con  unico  presidio  postale  non  e'  consentito
effettuare soppressioni di uffici postali.
  5.  Nei  comuni  di  cui  al  comma 4 e' assicurata un'apertura non
inferiore a tre giorni e a diciotto ore settimanali.