Art. 2. Criteri di distribuzione degli uffici postali 1. Il criterio di distribuzione degli uffici postali e' costituito dalla distanza massima di accessibilita' al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso piu' vicino, per popolazione residente. 2. Con riferimento all'intero territorio nazionale, il fornitore del servizio universale assicura: un punto di accesso entro la distanza massima di 3 chilometri dal luogo di residenza per il 75% della popolazione; un punto di accesso entro la distanza massima di 5 chilometri dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione; un punto di accesso entro la distanza massima di 6 chilometri dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione. 3. Il fornitore del servizio universale assicura l'operativita' di almeno un ufficio postale nel 96% dei comuni italiani. 4. Nei comuni con unico presidio postale non e' consentito effettuare soppressioni di uffici postali. 5. Nei comuni di cui al comma 4 e' assicurata un'apertura non inferiore a tre giorni e a diciotto ore settimanali.