Art. 3. Criteri di distribuzione alle cassette di impostazione 1. Il criterio di distribuzione delle cassette di impostazione e' rappresentato dal numero medio di residenti serviti da una cassetta postale nel cluster di riferimento, dove il cluster costituisce l'aggregazione dei comuni in considerazione della loro omogeneita' in termini di popolazione. 2. Il fornitore del servizio universale assicura la distribuzione dei punti di accesso come segue: ===================================================================== Cluster popolazione | Numero medio abitanti per cassetta ===================================================================== oltre 500.000 | 1639 da 200.000 a 500.000 | 1384 da 100.000 a 200.000 | 1199 da 50.000 a 100.000 | 1299 da 20.000 a 50.000 | 1299 da 10.000 a 20.000 | 1002 da 5.000 a 10.000 | 854 da 2.000 a 5.000 | 613 da 1.000 a 2.000 | 433 inferiore a 1.000 | 243 3. Nei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti e' assicurata l'installazione di almeno una cassetta di impostazione. 4. Nei comuni con popolazione da 1000 a 5.000 abitanti e' assicurata l'installazione di almeno 3 cassette di impostazione. 5. E' garantita una cassetta d'impostazione presso ogni ufficio postale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2008 Il Ministro: Scajola