Art. 3.
       Criteri di distribuzione alle cassette di impostazione

  1.  Il  criterio di distribuzione delle cassette di impostazione e'
rappresentato  dal  numero medio di residenti serviti da una cassetta
postale  nel  cluster  di  riferimento,  dove  il cluster costituisce
l'aggregazione dei comuni in considerazione della loro omogeneita' in
termini di popolazione.
  2.  Il  fornitore del servizio universale assicura la distribuzione
dei punti di accesso come segue:

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    Cluster popolazione    |   Numero medio abitanti per cassetta
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oltre 500.000              |                  1639
da 200.000 a 500.000       |                  1384
da 100.000 a 200.000       |                  1199
da 50.000 a 100.000        |                  1299
da 20.000 a 50.000         |                  1299
da 10.000 a 20.000         |                  1002
da 5.000 a 10.000          |                   854
da 2.000 a 5.000           |                   613
da 1.000 a 2.000           |                   433
inferiore a 1.000          |                   243

  3.  Nei  comuni  con popolazione fino a 1000 abitanti e' assicurata
l'installazione di almeno una cassetta di impostazione.
  4.  Nei  comuni  con  popolazione  da  1000  a  5.000  abitanti  e'
assicurata l'installazione di almeno 3 cassette di impostazione.
  5.  E'  garantita  una  cassetta d'impostazione presso ogni ufficio
postale.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 ottobre 2008
                                                 Il Ministro: Scajola