Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia del giorno successivo a quello della sua pubblicazione Art. 1. 1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «decreto legislativo n. 270,» sono inserite le seguenti: (( «ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,»; 1-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti")». )) 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27». 3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese )) operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della procedura.». 4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse. 5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'. (( Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma». )) 6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario straordinario». (( 6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,». )) 7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero». 8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.». 9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «e' presentato» sono sostituite dalle seguenti: «puo' anche essere presentato». 10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono aggiunti i seguenti: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza (( e non discriminazione )) per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, (( e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo )) il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuita' nel medio periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonche' dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non e' inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. (( Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorita' )) unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. (( Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009. )) (( 4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, )) il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente. 4-septies. Per le procedure il cui programma risulti gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessita', non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.». 11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale». 12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.». 13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: «2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attivita' produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o piu' rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in (( cassa integrazione )) guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario. 2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.». (( 13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto nonche' da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato anche alla lettera b-bis) del medesimo comma. 13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami di aziende si applicano, altresi', alla cessione dei complessi di beni e contratti. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, purche' abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti").». - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazione, dalla legge n. 39 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). - 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo art. 27. 2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della procedura. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della procedura.». 2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresi' gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato immediatamente al competente tribunale.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Funzioni del commissario straordinario). - 1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza. 1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, puo' autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa. 2. 3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'art. 2, comma 1. Per «imprese del gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'. Per «imprese del gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma. 3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'art. 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto-legge 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario). - 1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili. 1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'art. 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'art. 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. 2. Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa, entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita' produttive il programma di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'art. 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. 2-bis. Un estratto della relazione e del programma e' pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita' stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 270. 3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma puo' essere prorogato dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta giorni. 4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'art. 70 del decreto legislativo n. 270. 4-bis. Il programma di cessione puo' anche essere presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione. 4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita' delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi. 4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'art. 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuita' nel medio periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonche' dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non e' inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'art. 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009. 4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente. 4-septies. Per le procedure il cui programma risulti gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessita', non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, puo' autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale dell'impresa o del gruppo. Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999. 2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'art. 4, il commissario straordinario richiede al Ministero delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo. 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro. 2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'art. 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'art. 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attivita' produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o piu' rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario. 2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'art. 8, commi 2 e 4, e di cui all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».