Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
in caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di conversione, hanno efficacia del giorno successivo a quello
della sua pubblicazione
                               Art. 1.

  1.  All'articolo 1  del  decreto-legge  23 dicembre  2003,  n. 347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
di  seguito  denominato:  «decreto-legge  n.  347»,  dopo  le parole:
«decreto  legislativo  n. 270,» sono inserite le seguenti: (( «ovvero
del   programma   di   cessione   dei  complessi  aziendali,  di  cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,»;
  1-bis.  All'articolo 27,  comma 2, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
  «b-bis)  per  le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti
sulla   base   di   un   programma   di  prosecuzione  dell'esercizio
dell'impresa  di  durata  non  superiore  ad  un  anno ("programma di
cessione dei complessi di beni e contratti")». ))
  2.  All'articolo 2,  comma 1,  del decreto-legge n. 347, le parole:
«la  ristrutturazione  economica e finanziaria di cui all'articolo 1»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  ristrutturazione economica e
finanziaria  di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo   n.  270,  ovvero  tramite  la  cessione  dei  complessi
aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27».
  3.  All'articolo 2,  comma 2,  del  decreto-legge  n.  347, (( sono
aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi: «Per le imprese )) operanti
nel  settore  dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata
alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria,  la  nomina  del
commissario  straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi  incluse  le  altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla
vigente   normativa   in  materia,  sono  disposte  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico,  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 38  del decreto
legislativo  n.  270,  in  quanto  compatibili,  e  in conformita' ai
criteri  fissati  dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere
il  compimento  di  atti  necessari  al conseguimento delle finalita'
della procedura.».
  4.  All'articolo 3,  comma 1-bis,  del  decreto-legge  n.  347,  le
parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
  5.  All'articolo 3,  comma 3,  del  decreto-legge  n.  347, (( sono
aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: )) «Per "imprese del gruppo"
si  intendono  anche le imprese partecipate che intrattengono, in via
sostanzialmente   esclusiva,   rapporti  contrattuali  con  l'impresa
sottoposta  alle  procedure  previste  dal  presente  decreto, per la
fornitura  di  servizi  necessari allo svolgimento dell'attivita'. ((
Alle  imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal
presente  decreto  per  l'impresa  soggetta  alle procedure di cui al
presente comma». ))
  6.  Nella  rubrica  dell'articolo 4  del  decreto-legge  n. 347, le
parole:  «di  ristrutturazione»  sono sostituite dalle seguenti: «del
commissario straordinario».
((  6-bis.   Al   comma 2,   primo   periodo,   dell'articolo 4   del
decreto-legge  n.  347,  sono premesse le seguenti parole: «Salvo che
per  le  imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali
per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui
al  comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento
ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,». ))
  7.  All'articolo 4,  comma 2,  del  decreto-legge  n.  347, dopo le
parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti:
«lettera a), ovvero».
  8.   Il   comma 4  dell'articolo 4  del  decreto-legge  n.  347  e'
sostituito dal seguente:
  «4.  Qualora  non  sia  possibile  adottare, oppure il Ministro non
autorizzi  il  programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a),
ne' quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il
tribunale,   sentito   il   commissario   straordinario,  dispone  la
conversione  della  procedura  di  amministrazione  straordinaria  in
fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270.».
  9.  Al  comma 4-bis  dell'articolo 4  del  decreto-legge n. 347, le
parole:  «e'  presentato» sono sostituite dalle seguenti: «puo' anche
essere presentato».
  10.  Dopo  il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347,
sono aggiunti i seguenti:
  «4-quater.  Fermo  restando il rispetto dei principi di trasparenza
((  e  non  discriminazione  ))  per ogni operazione disciplinata dal
presente  decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto
legislativo  n.  270,  ((  e  con  riferimento  alle  imprese  di cui
all'articolo 2,  comma 2,  secondo periodo, e alle imprese del gruppo
))  il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa
privata,  tra  i  soggetti  che garantiscono la continuita' nel medio
periodo  del  relativo  servizio,  la  rapidita' dell'intervento e il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonche'
dai  Trattati  sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non e'
inferiore  a  quello di mercato come risultante da perizia effettuata
da   primaria   istituzione   finanziaria  con  funzione  di  esperto
indipendente,  individuata  con  decreto  del Ministro dello sviluppo
economico.    Si    applicano    i    commi dal   quarto   all'ottavo
dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  4-quinquies.  Con  riferimento  alle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2,  secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o
contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato
di  cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione  di  cui  al  comma 1  dell'articolo 5,  rispondono  a
preminenti   interessi  generali  e  sono  escluse  dalla  necessita'
dell'autorizzazione  di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo
quanto  previsto  dagli  articoli 2  e 3 della stessa legge. (( Fatto
salvo   quanto  previsto  dalla  normativa  comunitaria,  qualora  le
suddette  operazioni  di  concentrazione  rientrino  nella competenza
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato, le parti
sono,  comunque,  tenute  a  notificare  preventivamente  le suddette
operazioni  all'Autorita'  ))  unitamente  alla  proposta  di  misure
comportamentali  idonee  a  prevenire  il  rischio  di imposizione di
prezzi  o  altre  condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
per  i  consumatori  in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con
propria    deliberazione   adottata   entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione  dell'operazione,  prescrive  le suddette misure con le
modificazioni  e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi'
il  termine,  comunque  non  inferiore  a tre anni, entro il quale le
posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In
caso   di   inottemperanza   si   applicano   le   sanzioni   di  cui
all'articolo 19  della  citata  legge n. 287 del 1990. (( Il presente
comma si  applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.
))
((  4-sexies.  L'ammissione  delle  imprese  di  cui  all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al
presente  decreto  e lo stato economico e finanziario di tali imprese
non  comportano,  per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione
alle  procedure  previste  dal presente decreto, )) il venir meno dei
requisiti  per  il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali
autorizzazioni,  certificazioni,  licenze, concessioni o altri atti o
titoli  per  l'esercizio  e  la  conduzione  delle relative attivita'
svolte  alla  data  di  sottoposizione  delle  stesse  alle procedure
previste  dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami
di   aziende  ai  sensi  del  presente  decreto,  le  autorizzazioni,
certificazioni,  licenze,  concessioni  o  altri  atti  o titoli sono
trasferiti all'acquirente.
  4-septies. Per le procedure il cui programma risulti gia' prorogato
ai  sensi  del  comma 4-ter  e che, in ragione della loro particolare
complessita',  non  possano essere definite entro il termine indicato
al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre
con  le  medesime  modalita'  un'ulteriore  proroga  del  termine  di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».
  11.  All'articolo 5,  comma 1,  del  decreto-legge  n. 347, dopo la
parola:   «ristrutturazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  alla
salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».
  12.   All'articolo 5,  comma 1,  del  decreto-legge  n.  347,  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi: «Per motivi di urgenza le
medesime  operazioni  possono  essere  autorizzate  anche prima della
dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza. Gli atti del Commissario
straordinario  restano  devoluti  alla  cognizione del giudice di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».
  13.  All'articolo 5  del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis,
sono aggiunti i seguenti:
  «2-ter.  Nel  caso  di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria  di  imprese  di  cui  all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo,  e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291,  e  successive  modificazioni,  i termini di cui all'articolo 4,
commi 6   e   7,   della   legge  23 luglio  1991,  n.  223,  di  cui
all'articolo 2,  comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno  2000,  n.  218,  e  di cui all'articolo 47, comma 1, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito
delle  consultazioni  di  cui  all'articolo 63,  comma 4, del decreto
legislativo   8 luglio  1999,  n.  270,  ovvero  esaurite  le  stesse
infruttuosamente,  il Commissario e il cessionario possono concordare
il  trasferimento  solo  parziale  di complessi aziendali o attivita'
produttive  in  precedenza  unitarie  e definire i contenuti di uno o
piu'  rami  d'azienda,  anche non preesistenti, con individuazione di
quei  lavoratori  che  passano  alle  dipendenze  del  cessionario. I
passaggi  anche  solo  parziali  di  lavoratori  alle  dipendenze del
cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in ((
cassa   integrazione  ))  guadagni  straordinaria  o  cessazione  del
rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
  2-quater.  Nel  caso  di  assunzione  o trasferimento di lavoratori
dipendenti  di  imprese  ammesse  alla  procedura  di amministrazione
straordinaria   di  cui  all'articolo 2,  comma 2,  secondo  periodo,
destinatari   di   trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni
straordinaria  e  di  mobilita',  al fine di agevolarne il reimpiego,
sono  garantiti  i  benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di
cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».
((  13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto
nonche'  da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo
8 luglio  1999,  n.  270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero
lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato
anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.
  13-ter.  Le  disposizioni  del  presente decreto nonche' quelle del
decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami
di  aziende  si  applicano,  altresi', alla cessione dei complessi di
beni e contratti. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          23 dicembre  2003,  n.  347  recante «Misure urgenti per la
          ristrutturazione  industriale di grandi imprese in stato di
          insolvenza.», convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          febbraio  2004, n. 39, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   1   (Requisiti   per  l'ammissione).  -  1.  Le
          disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese
          soggette  alle  disposizioni  sul  fallimento  in  stato di
          insolvenza  che  intendono  avvalersi  della  procedura  di
          ristrutturazione  economica  e  finanziaria di cui all'art.
          27,  comma 2,  lettera a),  ovvero  lettera b), del decreto
          legislativo  8 luglio  1999, n. 270, di seguito denominato:
          «decreto  legislativo  n.  270»,  ovvero  del  programma di
          cessione  dei  complessi  aziendali,  di  cui  all'art. 27,
          comma 2, lettera a), del medesimo decreto, purche' abbiano,
          singolarmente  o,  come  gruppo  di  imprese  costituito da
          almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
                a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
          trattamento  di  integrazione dei guadagni, non inferiori a
          cinquecento da almeno un anno;
                b) debiti,   inclusi  quelli  derivanti  da  garanzie
          rilasciate,  per  un  ammontare complessivo non inferiore a
          trecento milioni di euro.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 27 del
          decreto  legislativo  8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
          disciplina  dell'amministrazione straordinaria delle grandi
          imprese  in  stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
          legge  30 luglio 1998, n. 274», cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  2.  - Tale risultato deve potersi realizzare, in
          via alternativa:
                a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
          base   di   un  programma  di  prosecuzione  dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
          di cessione dei complessi aziendali");
                b) tramite    la    ristrutturazione    economica   e
          finanziaria  dell'impresa,  sulla  base  di un programma di
          risanamento  di durata non superiore a due anni ("programma
          di ristrutturazione");
            b-bis)  per  le societa' operanti nel settore dei servizi
          pubblici  essenziali anche tramite la cessione di complessi
          di   beni  e  contratti  sulla  base  di  un  programma  di
          prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa  di  durata  non
          superiore  ad un anno ("programma di cessione dei complessi
          di beni e contratti").».
            - Si   riporta   il   testo   dell'art.   2   del  citato
          decreto-legge    n.   347   del   2003,   convertito,   con
          modificazione,  dalla  legge  n.  39  del  2004, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   2   (Ammissione  immediata  all'amministrazione
          straordinaria).   -   1.   L'impresa  che  si  trovi  nelle
          condizioni  di  cui  all'art. 1 puo' richiedere al Ministro
          delle   attivita'   produttive,   con  istanza  motivata  e
          corredata    di    adeguata   documentazione,   presentando
          contestuale  ricorso  per  la  dichiarazione dello stato di
          insolvenza  al  tribunale  del  luogo  in  cui  ha  la sede
          principale,  l'ammissione alla procedura di amministrazione
          straordinaria,  tramite  la  ristrutturazione  economica  e
          finanziaria  di  cui  all'art. 27, comma 2, lettera b), del
          decreto  legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei
          complessi  aziendali  di  cui  al  comma 2, lettera a), del
          medesimo art. 27.
              2.  Con  proprio  decreto  il  Ministro delle attivita'
          produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1
          all'ammissione  immediata  dell'impresa  alla  procedura di
          amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario
          straordinario,  con  le  modalita'  di  cui all'art. 38 del
          decreto  legislativo  n.  270  in  conformita'  ai  criteri
          fissati dal medesimo Ministro. Per le societa' operanti nel
          settore   dei  servizi  pubblici  essenziali,  l'ammissione
          immediata  alla procedura di amministrazione straordinaria,
          la nomina del commissario straordinario e la determinazione
          del  relativo  compenso,  ivi  incluse  le altre condizioni
          dell'incarico  anche  in  deroga  alla vigente normativa in
          materia,  sono  disposte  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto
          legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita'
          ai  criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo'
          prescrivere    il   compimento   di   atti   necessari   al
          conseguimento  delle  finalita'  della  procedura.  Per  le
          imprese   operanti   nel   settore   dei  servizi  pubblici
          essenziali,   l'ammissione   immediata  alla  procedura  di
          amministrazione  straordinaria,  la  nomina del commissario
          straordinario  e  la  determinazione del relativo compenso,
          ivi  incluse  le  altre  condizioni  dell'incarico anche in
          deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  dello sviluppo economico, con le modalita' di cui
          all'art.  38  del  decreto  legislativo  n.  270, in quanto
          compatibili,  e  in  conformita'  ai  criteri  fissati  dal
          medesimo   decreto.   Tale   decreto  puo'  prescrivere  il
          compimento   di   atti  necessari  al  conseguimento  delle
          finalita' della procedura.».
              2-bis.  Il  decreto  di  cui  al  comma 2  determina lo
          spossessamento  del debitore e l'affidamento al commissario
          straordinario     della     gestione     dell'impresa     e
          dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.
          Determina  altresi'  gli  effetti  di  cui  all'art. 48 del
          decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e
          47   del   regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267.  Nelle
          controversie,  anche  in  corso,  relative  a  rapporti  di
          diritto  patrimoniale  dell'impresa,  sta  in  giudizio  il
          commissario straordinario.
              3.   Il   decreto  di  cui  al  comma 2  e'  comunicato
          immediatamente al competente tribunale.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto-legge    n.   347   del   2003,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  39  del  2004, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  3 (Funzioni del commissario straordinario). - 1.
          Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello
          stato    di    insolvenza,   provvede   all'amministrazione
          dell'impresa,  compiendo  ogni  atto utile all'accertamento
          dello stato di insolvenza.
              1-bis.  Il  giudice delegato, prima dell'autorizzazione
          del    programma,    puo'    autorizzare   il   commissario
          straordinario  al  pagamento di creditori anteriori, quando
          cio'  sia  necessario per evitare un grave pregiudizio alla
          continuazione  dell'attivita'  d'impresa o alla consistenza
          patrimoniale dell'impresa stessa.
              2.
              3.  Quando  ricorrono  le condizioni di cui all'art. 81
          del    decreto   legislativo   n.   270,   il   commissario
          straordinario  puo'  richiedere al Ministro delle attivita'
          produttive  l'ammissione  alla procedura di amministrazione
          straordinaria  di  altre  imprese  del  gruppo, presentando
          contestuale  ricorso  per  la  dichiarazione dello stato di
          insolvenza  al  tribunale  che  ha  dichiarato l'insolvenza
          dell'impresa  di  cui all'art. 2, comma 1. Per «imprese del
          gruppo»  si  intendono  anche  le  imprese  partecipate che
          intrattengono,  in  via sostanzialmente esclusiva, rapporti
          contrattuali   con   l'impresa  sottoposta  alle  procedure
          previste  dal presente decreto, per la fornitura di servizi
          necessari allo svolgimento dell'attivita'. Per «imprese del
          gruppo»  si  intendono  anche  le  imprese  partecipate che
          intrattengono,  in  via sostanzialmente esclusiva, rapporti
          contrattuali   con   l'impresa  sottoposta  alle  procedure
          previste  dal presente decreto, per la fornitura di servizi
          necessari allo svolgimento dell'attivita'. Alle imprese del
          gruppo   si  applica  la  stessa  disciplina  prevista  dal
          presente  decreto  per l'impresa soggetta alle procedure di
          cui al presente comma.
              3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di
          cui  al  comma 3  possono  attuarsi  unitariamente a quella
          relativa  alla  capogruppo,  a  norma dell'art. 4, comma 2,
          ovvero   in   via  autonoma,  attraverso  un  programma  di
          ristrutturazione  o  mediante un programma di cessione, nel
          rispetto dei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del gia' citato
          decreto-legge  347 del 2003, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  n.  39  del 2004, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  4  (Accertamento  dello  stato  di  insolvenza e
          programma   del   commissario   straordinario).   -  1.  Il
          tribunale,  con  sentenza  pubblicata entro quindici giorni
          dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2,
          sentiti   il  commissario  straordinario,  ove  lo  ritenga
          necessario,  e il debitore nelle ipotesi di cui all'art. 3,
          comma 3,  dichiara  lo  stato  di insolvenza dell'impresa e
          assume   i   provvedimenti  di  cui  all'art.  8,  comma 1,
          lettere a), d)  ed e),  del  decreto legislativo n. 270. La
          sentenza  determina,  con riferimento alla data del decreto
          di    ammissione    alla   procedura   di   amministrazione
          straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n.
          270, in quanto compatibili.
              1-bis.  Qualora  il  tribunale respinga la richiesta di
          dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  ovvero accerti
          l'insussistenza  di  anche  uno solo dei requisiti previsti
          dall'art.  1,  cessano  gli  effetti  del  decreto  di  cui
          all'art. 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti
          degli   atti   legalmente   compiuti   dagli  organi  della
          procedura.
              2.  Salvo  che  per le imprese operanti nel settore dei
          servizi  pubblici  essenziali  per le quali sia stato fatto
          immediato  ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater
          del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
          rami  e  complessi  aziendali  oggetto  della stessa, entro
          centottanta  giorni  dalla  data  del decreto di nomina, il
          commissario   straordinario   presenta  al  Ministro  delle
          attivita'  produttive  il  programma di cui all'art. 54 del
          decreto  legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di
          cui  all'art.  27,  comma 2, lettera a), ovvero lettera b),
          del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai
          fini  di  cui  all'art.  4-bis,  la  posizione  dei piccoli
          risparmiatori  persone  fisiche,  che  abbiano investito in
          obbligazioni,    emesse   o   garantite   dall'impresa   in
          amministrazione    straordinaria.    Contestualmente,    il
          commissario  presenta  al  giudice  delegato  la  relazione
          contenente  la descrizione particolareggiata delle cause di
          insolvenza,  prevista  dall'art. 28 del decreto legislativo
          n.  270,  accompagnata  dallo stato analitico ed estimativo
          delle attivita' e dall'elenco nominativo dei creditori, con
          l'indicazione  dei  rispettivi  crediti  e  delle  cause di
          prelazione.
              2-bis.  Un  estratto della relazione e del programma e'
          pubblicato,  tempestivamente,  in  almeno  due quotidiani a
          diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
          modalita'   ritenuta   idonea  dal  giudice  delegato,  con
          l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
          ogni  altro interessato hanno facolta' di prenderne visione
          e  di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a
          rete  informatica accessibile al pubblico secondo modalita'
          stabilite  dal  giudice  delegato.  Si  applica,  anche con
          riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'art.
          59 del decreto legislativo n. 270.
              3.  Su  richiesta  motivata del commissario, il termine
          per  la  presentazione  del programma puo' essere prorogato
          dal  Ministro  delle  attivita' produttive, per non piu' di
          ulteriori novanta giorni.
              4.  Qualora  non  sia  possibile  adottare,  oppure  il
          Ministro  non  autorizzi  il  programma di cui all'art. 27,
          comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del
          decreto  legislativo  n.  270,  il  tribunale,  sentito  il
          commissario  straordinario,  dispone  la  conversione della
          procedura  di  amministrazione straordinaria in fallimento,
          ferma  restando  la  disciplina  dell'art.  70  del decreto
          legislativo n. 270.
              4-bis.  Il  programma  di  cessione  puo'  anche essere
          presentato  dal  commissario  straordinario  entro sessanta
          giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del
          programma  di ristrutturazione. Se il programma di cessione
          e'  autorizzato,  in deroga a quanto previsto dall'art. 27,
          comma 2,  lettera a),  del  decreto  legislativo n. 270, la
          prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
          non   superiore   a   due   anni,   decorrenti  dalla  data
          dell'autorizzazione.
              4-ter.  Nel  caso  in  cui  al  termine  di scadenza il
          programma  risulti eseguito solo in parte, in ragione della
          particolare  complessita'  delle  operazioni attinenti alla
          ristrutturazione  o  alla  cessione  a  terzi dei complessi
          aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
          problemi   occupazionali,   il   Ministro   dello  sviluppo
          economico,   su   istanza  del  commissario  straordinario,
          sentito  il  comitato  di  sorveglianza,  puo'  disporre la
          proroga  del  termine  di  esecuzione  del programma per un
          massimo di dodici mesi.
              4-quater.  Fermo  restando  il rispetto dei principi di
          trasparenza  e  non  discriminazione  per  ogni  operazione
          disciplinata  dal  presente  decreto, in deroga al disposto
          dell'art.   62  del  decreto  legislativo  n.  270,  e  con
          riferimento  alle  imprese  di  cui  all'art.  2,  comma 2,
          secondo  periodo,  e alle imprese del gruppo il commissario
          straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata,
          tra  i  soggetti  che garantiscono la continuita' nel medio
          periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento
          e  il  rispetto  dei  requisiti previsti dalla legislazione
          nazionale,  nonche'  dai Trattati sottoscritti dall'Italia.
          Il  prezzo di cessione non e' inferiore a quello di mercato
          come   risultante   da   perizia   effettuata  da  primaria
          istituzione    finanziaria    con   funzione   di   esperto
          indipendente,  individuata  con  decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico.   Si  applicano  i  commi dal  quarto
          all'ottavo  dell'art.  105 del regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 267.
              4-quinquies.   Con  riferimento  alle  imprese  di  cui
          all'art.  2,  comma 2,  secondo  periodo,  le operazioni di
          concentrazione  connesse  o contestuali o comunque previste
          nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
          presente    articolo,    ovvero    nel   provvedimento   di
          autorizzazione  di cui al comma 1 dell'art. 5, rispondono a
          preminenti   interessi   generali   e  sono  escluse  dalla
          necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre
          1990,  n.  287,  fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3
          della  stessa  legge.  Fatto  salvo  quanto  previsto dalla
          normativa  comunitaria,  qualora  le suddette operazioni di
          concentrazione  rientrino  nella  competenza dell'Autorita'
          garante  della  concorrenza  e  del mercato, le parti sono,
          comunque,  tenute  a notificare preventivamente le suddette
          operazioni  all'Autorita'  garante  della concorrenza e del
          mercato  unitamente alla proposta di misure comportamentali
          idonee  a  prevenire  il rischio di imposizione di prezzi o
          altre  condizioni  contrattuali ingiustificatamente gravose
          per   i   consumatori   in   conseguenza   dell'operazione.
          L'Autorita',   con  propria  deliberazione  adottata  entro
          trenta    giorni   dalla   comunicazione   dell'operazione,
          prescrive   le  suddette  misure  con  le  modificazioni  e
          integrazioni  ritenute  necessarie;  definisce  altresi' il
          termine,  comunque non inferiore a tre anni, entro il quale
          le   posizioni  di  monopolio  eventualmente  determinatesi
          devono  cessare.  In caso di inottemperanza si applicano le
          sanzioni  di  cui all'art. 19 della citata legge n. 287 del
          1990.   Il   presente   comma si  applica  alle  operazioni
          effettuate entro il 30 giugno 2009.
              4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'art. 2,
          comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione
          di   cui  al  presente  decreto  e  lo  stato  economico  e
          finanziario  di tali imprese non comportano, per un periodo
          di  sei  mesi,  dalla  data  di  ammissione  alle procedure
          previste  dal presente decreto, il venir meno dei requisiti
          per  il  mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali
          autorizzazioni,   certificazioni,  licenze,  concessioni  o
          altri  atti  o titoli per l'esercizio e la conduzione delle
          relative attivita' svolte alla data di sottoposizione delle
          stesse  alle  procedure  previste  dal presente decreto. In
          caso  di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del
          presente   decreto,   le   autorizzazioni,  certificazioni,
          licenze,  concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti
          all'acquirente.
              4-septies.  Per  le  procedure il cui programma risulti
          gia'  prorogato  ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
          della  loro  particolare  complessita',  non possano essere
          definite  entro  il  termine indicato al suddetto comma, il
          Ministro  dello  sviluppo  economico  puo'  disporre con le
          medesime  modalita'  un'ulteriore  proroga  del  termine di
          esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge n.
          347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          39 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  5 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del
          gruppo). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive, dopo
          la   dichiarazione   dello   stato   di   insolvenza,  puo'
          autorizzare  operazioni  di cessione e di utilizzo di beni,
          di  aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal
          commissario  straordinario  qualora  siano finalizzate alla
          ristrutturazione o alla salvaguardia del valore economico e
          produttivo totale o parziale dell'impresa o del gruppo. Per
          motivi  di  urgenza  le  medesime operazioni possono essere
          autorizzate  anche prima della dichiarazione dello stato di
          insolvenza.  Gli atti del Commissario straordinario restano
          devoluti alla cognizione del giudice di cui all'art. 13 del
          decreto legislativo n. 270 del 1999.
              2.   Fino   all'autorizzazione  del  programma  di  cui
          all'art.   4,  il  commissario  straordinario  richiede  al
          Ministero  delle  attivita'  produttive l'autorizzazione al
          compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni
          necessarie    per   la   salvaguardia   della   continuita'
          dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.
              2-bis.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 2  non  e'
          necessaria   per   gli   atti   non  eccedenti  l'ordinaria
          amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a
          250.000 euro.
              2-ter.   Nel  caso  di  ammissione  alla  procedura  di
          amministrazione straordinaria di imprese di cui all'art. 2,
          comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli
          ammortizzatori  sociali di cui all'art. 1-bis, comma 1, del
          decreto-legge  5 ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, e
          successive  modificazioni,  i  termini  di  cui all'art. 4,
          commi 6  e  7,  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui
          all'art.  2,  comma 6,  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  10 giugno  2000,  n. 218, e di cui all'art. 47,
          comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti
          della   meta'.   Nell'ambito  delle  consultazioni  di  cui
          all'art.  63,  comma 4,  del  decreto  legislativo 8 luglio
          1999,  n.  270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente,
          il  Commissario  e  il  cessionario  possono  concordare il
          trasferimento   solo  parziale  di  complessi  aziendali  o
          attivita'  produttive  in  precedenza unitarie e definire i
          contenuti   di   uno  o  piu'  rami  d'azienda,  anche  non
          preesistenti,  con  individuazione  di  quei lavoratori che
          passano  alle  dipendenze del cessionario. I passaggi anche
          solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario
          possono  essere  effettuati  anche  previa  collocazione in
          cassa  integrazione guadagni straordinaria o cessazione del
          rapporto  di  lavoro  in  essere  e assunzione da parte del
          cessionario.
              2-quater.  Nel  caso  di  assunzione o trasferimento di
          lavoratori  dipendenti di imprese ammesse alla procedura di
          amministrazione  straordinaria  di cui all'art. 2, comma 2,
          secondo   periodo,  destinatari  di  trattamenti  di  cassa
          integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', al fine
          di  agevolarne  il  reimpiego, sono garantiti i benefici di
          cui all'art. 8, commi 2 e 4, e di cui all'art. 25, comma 9,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223.».