Art. 2.
            Valutazione del comportamento degli studenti

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal ((regolamento di cui al))
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive  modificazioni,  in  materia  di diritti, doveri e sistema
disciplinare  degli  studenti  nelle  scuole secondarie di primo e di
secondo  grado,  in  sede  di  scrutinio  intermedio  e  finale viene
valutato  il  comportamento di ogni studente durante tutto il periodo
di   permanenza  nella  sede  scolastica,  anche  in  relazione  alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati
dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
((  1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello
Stato  per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1,
commi  28  e  29,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni,  non  utilizzate  alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per essere destinate al finanziamento di
interventi  per  l'edilizia  scolastica e la messa in sicurezza degli
istituti  scolastici  ovvero  di  impianti  e  strutture sportive dei
medesimi.  Al  riparto  delle  risorse,  con  l'individuazione  degli
interventi  e  degli  enti  destinatari,  si provvede con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, in coerenza con
apposito  atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti
permateria e per i profili finanziari.))
  2.  A  decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento  e'  ((effettuata  mediante  l'attribuzione  di un voto
numerico espresso in decimi.))
  3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita
collegialmente  dal  consiglio  di  classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del
ciclo.  Ferma  l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno  scolastico  di  cui  al  comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri  per  correlare  la  particolare  e  oggettiva  gravita'  del
comportamento  ((al  voto inferiore a sei decimi,)) nonche' eventuali
modalita' applicative del presente articolo.
 
          Riferimenti normativi:

              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          1998,  n.  249,  e  successive  modificazioni  concerne  il
          «Regolamento  recante  lo statuto delle studentesse e degli
          studenti della scuola secondaria».
              - Si  riportano i commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge
          30  dicembre  2004,  n.  311  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «28.  Fermo  restando quanto previsto ai commi 26 e 27,
          al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata
          la  spesa  di  euro  201.500.000  per  l'anno 2005, di euro
          176.500.000  per  l'anno  2006  e  di  euro 170.500.000 per
          l'anno  2007  per  la  concessione di contributi statali al
          finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e
          i  beni  culturali,  e  comunque  a  promuovere lo sviluppo
          economico  e  sociale  del  territorio. Possono accedere ai
          contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari
          nei  rispettivi  territori per il risanamento e il recupero
          dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.
              29.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con
          decreto  da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  individua, in
          coerenza  con  apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
          interventi  e gli enti destinatari dei contributi di cui al
          comma  28.  All'attribuzione  dei  contributi  provvede  il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
          deroga  alle  disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del
          decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425.  I
          contributi  che,  alla  data del 31 agosto di ciascun anno,
          non  risultino  impegnati dagli enti pubblici sono revocati
          per  essere  riassegnati  secondo  la  procedura  di cui al
          presente  comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
          devono  produrre  annualmente,  per la stessa finalita', la
          dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
          rispetto  del  vincolo  di  destinazione  del finanziamento
          statale.  Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
          beneficiario  trasmette  entro  il  30 settembre di ciascun
          anno  apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
          lo schema stabilito dal predetto decreto.