(( Art. 7-bis.
             Provvedimenti per la sicurezza delle scuole

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa
in   sicurezza   degli   edifici   scolastici,   formulato  ai  sensi
dell'articolo 80,  comma 21,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive  modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5
per   cento   delle   risorse   stanziate   per  il  programma  delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.
  2.  Al  fine  di consentire il completo utilizzo delle risorse gia'
assegnate   a  sostegno  delle  iniziative  in  materia  di  edilizia
scolastica,  le  economie,  comunque maturate alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati
ai  sensi  dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 9 agosto 1986, n. 488,
dall'articolo  1  della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'art. 2,
comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' quelle relative a
finanziamenti  per i quali non sono state effettuate movimentazioni a
decorrere  dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni
appaltanti  provvedono  a  rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del
codice  dei  contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture,
di  cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti
stipulati,  quantificano  le  economie  e ne danno comunicazione alla
regione territorialmente competente.
  3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le regioni
territorialmente  competenti,  e  le relative somme sono riassegnate,
con  le  stesse  modalita',  per  l'attivazione  di opere di messa in
sicurezza  delle  strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione
del  rischio  sismico,  da  realizzare in attuazione del patto per la
sicurezza  delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro
della pubblica istruzione, e dai rappresentanti delle regioni e degli
enti  locali,  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma  625,  della  legge
27 dicembre  2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a
regione  diversa  e'  disposta sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e
successive modificazioni.
  4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e
3  del  presente  articolo si  applicano,  in  quanto compatibili, le
prescrizioni  di  cui  all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11
gennaio  1996,  n.  23;  i  relativi finanziamenti possono, comunque,
essere  nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalita',
qualora  i  lavori  programmati  non  siano  avviati  entro  due anni
dall'assegnazione    ovvero    gli    enti   beneficiari   dichiarino
l'impossibilita' di eseguire le opere.
  5.  Il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di  concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nomina   un  soggetto  attuatore  che  definisce  gli  interventi  da
effettuare  per  assicurare  l'immediata messa in sicurezza di almeno
cento  edifici  scolastici  presenti  sul  territorio  nazionale  che
presentano  aspetti  di  particolare  critica  sotto il profilo della
sicurezza  sismica.  Il  soggetto attuatore e la localizzazione degli
edifici   interessati  sono  individuati  d'intesa  con  la  predetta
Conferenza unificata.
  6.  Al  fine  di  assicurare  l'integrazione e l'ottimizzazione dei
finanziamenti  destinati  alla  sicurezza  sismica  delle  scuole, il
soggetto  attuatore,  di  cui al comma 5, definisce il cronoprogramma
dei  lavori  sulla  base  delle  risorse disponibili, d'intesa con il
Dipartimento  della protezione civile, sentita la predetta Conferenza
unificata.
  7.  All'attuazione  dei  commi da 2 a 6 si provvede con decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su  proposta del Ministro
conpetente,  previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui
saldi di finanza pubblica.))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo del comma 21 dell'art. 80 della
          legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)»:
              «21.   Nell'ambito   del  programma  di  infrastrutture
          strategiche  di  cui  alla  legge 21 dicembre 2001, n. 443,
          possono  essere  ricompresi  gli interventi straordinari di
          ricostruzione  delle  aree danneggiate da eventi calamitosi
          ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
          degli  edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
          che  insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
          sismico.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di    concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca, presenta entro novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il  predetto  piano  straordinario  al CIPE che, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, ripartisce una quota
          parte  delle  risorse  di  cui  all'art. 13, comma 1, della
          legge  1° agosto  2002,  n.  166,  tenuto  conto  di quanto
          stabilito  dall'art.  3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
          Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non
          inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13,
          comma 1,  della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano
          disponibili al 1° gennaio 2004.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11 del decreto-legge
          1° luglio 1986, n. 318, recante: «Provvedimenti urgenti per
          la  finanza  locale»,  convertito, con modificazione, dalla
          legge 9 agosto 1986, n. 488:
              «Art.  11  (Edilizia  scolastica). - 1. Tra le opere di
          edilizia  scolastica  previste  dall'art. 2, comma secondo,
          lettera c),   n.  2),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  15 gennaio  1972,  n.  8, sono compresi i licei
          artistici e gli istituti d'arte.
              2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata a
          concedere  mutui ai comuni e alle province per un ammontare
          complessivo  di  2.000,  1.000  e  1.000  miliardi di lire,
          rispettivamente,   negli   anni   1986,  1987  e  1988,  da
          destinare:
                a) quanto  a  1.200,  600  e  600  miliardi  di lire,
          rispettivamente,   negli  anni  1986,  1987  e  1988,  alla
          eliminazione  dei  doppi  turni  nelle  scuole  primarie  e
          secondarie  di  primo  e  secondo  grado,  compresi i licei
          artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e
          le accademie di belle arti;
                b) quanto   a  800,  400  e  400  miliardi  di  lire,
          rispettivamente,  nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle
          seguenti finalita':
                  1)   conversione,  acquisizione  o  costruzione  di
          edifici  allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o
          interdistrettuale,  anche mediante sdoppiamento di istituti
          esistenti  e  anche  attraverso  strutture  polivalenti, la
          presenza   di   diversi   indirizzi  di  studio  di  scuola
          secondaria  superiore,  con  una popolazione scolastica non
          eccedente  le  mille unita', con esclusione degli indirizzi
          particolarmente  specializzati, per i quali e' da prevedere
          un  bacino  di  utenza  piu' ampio di quello distrettuale o
          interdistrettuale;
                  2)    completamento   delle   opere   di   edilizia
          scolastica,  finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975,
          n.  412  o finanziate da comuni e province con mutui a loro
          carico  assistiti  da  contributi  regionali  o  con  mezzi
          propri;  previste dal progetto generale approvato ed ancora
          in  corso  di esecuzione alla data di entrata in vigore del
          presente decreto;
                  3)  con riferimento ai criteri di cui al precedente
          numero  1),  conversione,  acquisizione  e  costruzione  di
          edifici  per  nuovi  istituti  di  istruzione secondaria di
          secondo  grado,  compresi  i  licei artistici, gli istituti
          d'arte,  i  conservatori  di musica e le accademie di belle
          arti,  tenuto  conto  della  consistenza  e dell'incremento
          della popolazione scolastica (19);
                  4)   adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  degli
          edifici  scolastici  e ristrutturazione di edifici in stato
          di  particolare  fatiscenza,  nonche'  di  edifici e locali
          destinati  ad  uso  scolastico,  anche  se  attualmente non
          adibiti a tale uso.
              3.  L'onere  di  ammortamento  dei  mutui  e' assunto a
          carico del bilancio dello Stato.
              4.  I  progetti  di  edilizia  scolastica  di  cui alle
          lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche
          di  impianti  sportivi. A tal fine, nei programmi regionali
          di  edilizia  scolastica  sono  favoriti i progetti volti a
          realizzare  impianti  sportivi  polivalenti di uso comune a
          piu'   scuole   e  aperti  alle  attivita'  sportive  delle
          comunita'  locali e delle altre formazioni sociali operanti
          nel  territorio,  per  i  quali  si  possono  utilizzare  i
          finanziamenti  di  cui  alla predetta lettera b) sino al 15
          per  cento  delle risorse annualmente previste. Il Ministro
          della  pubblica  istruzione  ed  il  Ministro del turismo e
          dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui
          devono  corrispondere  gli  impianti  sportivi polivalenti,
          nonche'  lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  tra le
          autorita'   scolastiche   competenti   e  gli  enti  locali
          interessati  per  la utilizzazione integrata degli impianti
          medesimi.
              5.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione
          saranno   individuati   gli  enti  destinatari  dei  mutui,
          nell'ambito   di   un  programma  annuale  formulato  dalle
          regioni,   sentiti   gli   enti  locali  interessati  ed  i
          sovrintendenti scolastici regionali.
              6.  Il  programma  relativo  all'anno  1986 deve essere
          formulato  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              7.   Le   regioni  trasmetteranno  al  Ministero  della
          pubblica  istruzione, entro i successivi quindici giorni, i
          programmi  con  le eventuali osservazioni degli enti locali
          interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.
              8.  In  caso  di  mancata trasmissione del programma da
          parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione,
          entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del
          termine  di cui al precedente comma 7, formula il programma
          medesimo  sulla  base  delle  indicazioni degli enti locali
          interessati e del sovrintendente scolastico regionale.
              9.  I  programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono
          essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica
          istruzione  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno. Decorso
          inutilmente  tale  termine  si osservano le disposizioni di
          cui al precedente comma 8.
              10.  Gli  enti interessati inoltreranno la richiesta di
          finanziamento  del  progetto esecutivo approvato alla Cassa
          depositi  e  prestiti,  entro  il termine di novanta giorni
          dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.
              11.   Le   quote   dei   finanziamenti   non   concesse
          nell'esercizio  cui  sono  imputate possono essere concesse
          nei due esercizi successivi».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          23 dicembre   1991,   n.   430,  recante:  «Interventi  per
          l'edilizia  scolastica  e universitaria e per l'arredamento
          scolastico:
              «Art.   1   (Finanziamento   per   opere   di  edilizia
          scolastica).  -  1.  In attesa di un'organica disciplina da
          definire  con  una  legge-quadro, per interventi urgenti di
          opere   di  edilizia  scolastica  si  provvede  secondo  le
          disposizioni del presente articolo.
              2.   La  Cassa  depositi  e  prestiti,  secondo  quanto
          disposto  dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          151,  come  sostituito dalla legge di conversione 12 luglio
          1991,  n.  202, e' autorizzata a concedere mutui ventennali
          ai  comuni,  alle  province ed alle istituzioni scolastiche
          dotate  di  personalita'  giuridica, che siano proprietarie
          degli   immobili  in  cui  hanno  sede,  per  un  ammontare
          complessivo  di lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui
          al  comma 4.  L'onere di ammortamento dei mutui e' a carico
          dello Stato.
              3.  Le  quote  dei finanziamenti di cui all'art. 11 del
          decreto-legge  1° luglio  1986,  n.  318,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 1986, n. 488, ancora
          disponibili  alla  data di entrata in vigore della presente
          legge,  possono  essere concesse, fino al 31 dicembre 1992,
          in  applicazione  dei  criteri  definiti al comma 7. Con le
          stesse  procedure  e  modalita'  puo'  essere  autorizzata,
          nell'ambito  dei  mutui  concessi, una diversa destinazione
          dei fondi.
              4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al
          comma 2 e' finalizzato:
                a) per  non meno di due terzi del suo ammontare, alla
          realizzazione  delle  opere  occorrenti  per  l'adeguamento
          degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed
          agibilita',  necessarie e indilazionabili in relazione alla
          situazione  di  pericolosita'  derivante  dallo stato degli
          edifici stessi;
                b) per la parte residua, al completamento di opere di
          edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti
          a   tipi   di   scuole   diverse,  sentito  il  parere  del
          provveditore.
              5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi
          di  cui  al comma 4, si attua con le modalita' previste nei
          commi da 6 a 14.
              6.  Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmettono al
          Ministro  della  pubblica  istruzione  analitiche richieste
          relative  al  fabbisogno  finanziario  per la realizzazione
          degli  interventi  di  cui  al comma 4, ivi compresi quelli
          inerenti  ad immobili destinati ad uso dei licei artistici,
          conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.
              7.  Il  Ministro  della pubblica istruzione, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome, con proprio decreto, sulla
          base  delle  richieste  di  cui  al  comma 6, provvede, nei
          successivi  trenta  giorni,  a  ripartire  tra le regioni i
          relativi  finanziamenti,  ferma  restando la riserva del 40
          per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo
          comma dell'art.  107  del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, e
          successive modificazioni.
              8.  Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
          Ministro,   formulano,  nei  limiti  delle  somme  ad  esse
          assegnate,  il  piano  di  finanziamento, con l'indicazione
          degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione
          delle  opere  da  realizzare  con  le  rispettive  quote di
          finanziamento,  accompagnato  dalle  eventuali osservazioni
          degli   enti   locali   interessati  e  dei  sovrintendenti
          scolastici.
              9.  Decorsi  trenta giorni dalla trasmissione dei piani
          regionali,  in  assenza  di  osservazioni del Ministro, gli
          enti  interessati  inoltrano immediatamente la richiesta di
          finanziamento  del  progetto esecutivo approvato alla Cassa
          depositi  e  prestiti,  che  provvede  alla concessione dei
          mutui.
              10.  Gli  enti locali devono provvedere all'affidamento
          delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della
          concessione del mutuo.
              11.  Decorso  inutilmente il termine di cui al comma 6,
          nei  successivi  trenta  giorni il commissario del Governo,
          sentiti  il  sovrintendente scolastico regionale e gli enti
          locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al
          Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al
          fabbisogno  finanziario.  Analogamente, decorso inutilmente
          il  termine  di  cui  al comma 8, relativamente al piano di
          finanziamento  provvede,  nei  trenta giorni successivi, il
          commissario del Governo.
              12.  Decorsi  inutilmente i termini di cui ai commi 9 e
          10,   rispettivamente  per  l'inoltro  della  richiesta  di
          finanziamento  e per l'affidamento delle opere, ai relativi
          adempimenti  provvede un commissario ad acta nominato dalla
          regione;  ove la regione non provveda nel termine di trenta
          giorni,  il commissario ad acta e' nominato dal commissario
          del Governo.
              13.  Per  gli  interventi di cui al comma 4 inerenti ad
          immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori
          di  musica  ed  accademie  di  belle arti statali, la Cassa
          depositi  e  prestiti e' autorizzata a concedere i mutui di
          cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.
              14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al
          comma 2  e'  destinato  agli  interventi  di cui al comma 4
          inerenti   ad  immobili  di  proprieta'  delle  istituzioni
          scolastiche  dotate  di  personalita' giuridica. I relativi
          piani  di  finanziamento  sono formulati dai sovrintendenti
          scolastici  regionali.  Alle  richieste di finanziamento ed
          all'affidamento  delle  opere  provvedono  direttamente  le
          stesse istituzioni scolastiche.
              15.   Per   l'applicazione  del  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e
          di  lire  165  miliardi  annui  a decorrere dall'anno 1994.
          All'onere  di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1991-1993, al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro  per  l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
          la  proiezione  per  il  medesimo  anno dell'accantonamento
          «Concorso  statale  per mutui contratti dalle province, dai
          comuni   e   dalle   comunita'  montane  per  finalita'  di
          investimento  di  preminente  interesse  (rate ammortamento
          mutui)».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 2 della
          legge  8 agosto  1996, n. 431, recante: «Interventi urgenti
          per l'edilizia scolastica»:
              «Art.   2   (Accelerazione   delle   procedure  per  la
          realizzazione di opere di edilizia scolastica).
              1.-3. (Omissis.).
              4.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata a
          concedere  mutui,  per  un  importo  non  superiore  a  200
          miliardi  di  lire,  a  comuni e province per interventi di
          edilizia  scolastica  da realizzare nelle aree depresse del
          territorio  nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato
          nell'allegato   I  al  regolamento  (CEE)  n.  2081/93  del
          Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita' e
          di   urgenza,  di  celere  esecuzione  o  di  completamento
          funzionale,  individuati con apposito programma predisposto
          dal  Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni
          interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per
          la  programmazione  economica.  I pareri delle regioni sono
          espressi   entro  venti  giorni  dalla  richiesta;  decorso
          inutilmente   tale  termine  si  intendono  resi  in  senso
          favorevole.  Gli  oneri  di  ammortamento dei mutui vengono
          assunti   a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  mediante
          parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2,
          del  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso
          di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi
          giorni  dalla data della concessione del mutuo, ai relativi
          adempimenti  provvede un commissario ad acta nominato dalla
          regione;  ove  questa  non  provveda  nel termine di trenta
          giorni,  il commissario ad acta e' nominato dal commissario
          di Governo».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  134 del codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori servizi e forniture,
          in  attuazione  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di
          cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
              «Art. 134 (Recesso).
              (art.  122,  decreto del Presidente della Repubblica n.
          554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F).
              1.  La stazione appaltante ha il diritto di recedere in
          qualunque  tempo  dal  contratto  previo  il  pagamento dei
          lavori  eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
          in  cantiere,  oltre al decimo dell'importo delle opere non
          eseguite.
              2.  Il  decimo dell'importo delle opere non eseguite e'
          calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
          del  prezzo  posto  a  base  di  gara, depurato del ribasso
          d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
              3.  L'esercizio  del diritto di recesso e' preceduto da
          formale  comunicazione  all'appaltatore  da  darsi  con  un
          preavviso  non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
          stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua
          il collaudo definitivo.
              4.  I  materiali  il  cui  valore e' riconosciuto dalla
          stazione  appaltante  a  norma  del  comma 1  sono soltanto
          quelli  gia' accettati dal direttore dei lavori prima della
          comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
              5.  La  stazione  appaltante  puo'  trattenere le opere
          provvisionali  e  gli  impianti che non siano in tutto o in
          parte  asportabili  ove  li ritenga ancora utilizzabili. In
          tal  caso  essa  corrisponde all'appaltatore, per il valore
          delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
          lavori  eseguiti,  un  compenso  da determinare nella minor
          somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
          degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
              6.  L'appaltatore  deve  rimuovere  dai magazzini e dai
          cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
          e   deve   mettere   i  predetti  magazzini  e  cantieri  a
          disposizione   della   stazione   appaltante   nel  termine
          stabilito;  in  caso  contrario  lo  sgombero e' effettuato
          d'ufficio e a sue spese».
              - Si  riporta il testo del comma 625, dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007):
              «625.   Per   l'attivazione   dei   piani  di  edilizia
          scolastica  di  cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996,
          n.  23,  e'  autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
          l'anno  2007  e  di  100 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2008  e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate
          annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al
          completamento  delle  attivita'  di messa in sicurezza e di
          adeguamento  a  norma degli edifici scolastici da parte dei
          competenti   enti  locali.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          precedente  periodo,  lo  Stato, la regione e l'ente locale
          interessato   concorrono,  nell'ambito  dei  piani  di  cui
          all'art.  4  della  medesima legge n. 23 del 1996, in parti
          uguali  per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del
          finanziamento  dei singoli interventi. Per il completamento
          delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma,
          le  regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al
          riguardo,  comunque  non  successivo  al  31 dicembre 2009,
          decorrente   dalla   data  di  sottoscrizione  dell'accordo
          denominato  «patto  per  la  sicurezza» tra Ministero della
          pubblica  istruzione, regione ed enti locali della medesima
          regione».
              - Si  riporta  il  testo dei commi 5, 7 e 9 dell'art. 4
          della  legge  11 gennaio  1996,  n. 23, recante: «Norme per
          l'edilizia scolastica»:
              «5.  Entro  centottanta  giorni dalla pubblicazione del
          piano  generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli
          enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
          degli  interventi  relativi  al  primo  anno del triennio e
          provvedono  alla  richiesta  di  concessione dei mutui alla
          Cassa  depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante
          invio dei relativi atti deliberativi, alla regione».
              «7.   Gli  enti  territoriali  competenti  sono  tenuti
          all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
          dalla comunicazione della concessione del mutuo».
              «9.  I  termini  di  cui  ai  commi 4,  5,  7 e 8 hanno
          carattere  perentorio.  Qualora  gli  enti territoriali non
          provvedano  agli adempimenti di loro competenza, provvedono
          automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita' alla
          legislazione  vigente.  Decorsi  trenta  giorni, in caso di
          inadempienza  delle  regioni  o  delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  provvede  automaticamente  in  via
          sostitutiva il commissario del Governo».