Art. 10.
                         Deposito di memorie

  1.  E'  ammesso  il  deposito  nella cancelleria della Corte di una
memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti,
fino  al  ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione
in camera di consiglio.
  2. In caso di deposito oltre il termine di cui al precedente comma,
il  cancelliere  provvede  ad annotare la circostanza sull'atto prima
della trasmissione di cui all'art. 11.