Art. 10. Deposito di memorie 1. E' ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di una memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio. 2. In caso di deposito oltre il termine di cui al precedente comma, il cancelliere provvede ad annotare la circostanza sull'atto prima della trasmissione di cui all'art. 11.