Art. 13.
                    Assunzione dei mezzi di prova

  1.  L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per
l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale.
  2.  Le  parti  sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di
quello fissato per l'assunzione.
  3.  Le  spese  per  l'assunzione  sono  a carico del bilancio della
Corte.