Art. 13. Assunzione dei mezzi di prova 1. L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale. 2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato per l'assunzione. 3. Le spese per l'assunzione sono a carico del bilancio della Corte.