Art. 15.
                      Riunione di procedimenti

  1.  Il  Presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo' disporre
che  due o piu' cause siano chiamate alla medesima udienza o trattate
nella   medesima   riunione   in   camera  di  consiglio  per  essere
congiuntamente discusse.
  2.  Dopo  la  discussione  in  pubblica udienza o la trattazione in
camera  di  consiglio,  la  Corte  delibera  se e quali cause debbano
essere riunite per un'unica pronunzia.
  3.  Ove  ne ravvisi l'opportunita', il Presidente puo' rinviare una
causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera
di  consiglio,  al  fine  della trattazione congiunta con altra causa
connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.