Art. 15. Riunione di procedimenti 1. Il Presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo' disporre che due o piu' cause siano chiamate alla medesima udienza o trattate nella medesima riunione in camera di consiglio per essere congiuntamente discusse. 2. Dopo la discussione in pubblica udienza o la trattazione in camera di consiglio, la Corte delibera se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronunzia. 3. Ove ne ravvisi l'opportunita', il Presidente puo' rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.