Art. 16.
                          Udienza pubblica

  1.  All'udienza  il  giudice  relatore  espone in modo sintetico le
questioni della causa.
  2.  Dopo  la  relazione,  i  difensori delle parti svolgono in modo
sintetico i motivi delle loro conclusioni.
  3.  Il  Presidente  regola la discussione e puo' indicare i punti e
determinare i tempi nei quali essa deve contenersi.
  4.  Si  osservano,  oltre  agli  articoli 15,  16  e 17 della legge
11 marzo  1953,  n.  87,  gli  articoli 128, comma secondo, e 129 del
Codice di procedura civile.