Art. 23.
                  Norme di procedura per i ricorsi

  1.  Nei  giudizi  regolati  nel  presente  capo  si  applicano  gli
articoli 4,  5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. La rinuncia
al  ricorso,  qualora  sia  accettata  da  tutte le parti costituite,
estingue il processo.