Art. 25. Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni 1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente. 2. Il ricorso deve essere notificato altresi' all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo. 3. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione insieme con la procura speciale, quando occorra. 4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. 5. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.