Art. 25.
Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  Stato e Regioni e tra
                               Regioni

  1.  Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo
1953,  n.  87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente.
  2.  Il  ricorso  deve  essere notificato altresi' all'organo che ha
emanato  l'atto,  quando  si tratti di autorita' diverse da quelle di
Governo e da quelle dipendenti dal Governo.
  3.  Il ricorso e' depositato nella cancelleria della Corte entro il
termine  perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione insieme
con la procura speciale, quando occorra.
  4.  Entro  il  termine  perentorio  di venti giorni dal decorso del
termine  di  cui  al  comma  precedente,  ha luogo la costituzione in
giudizio.  Per  i  successivi  atti  del  processo  si  applicano gli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.
  5.  La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti
costituite, estingue il processo.