Art. 26.
                      Ordinanza di sospensione

  1.  La  sospensione  dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40
della  legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi
momento.
  2.  Il  Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera
di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di provvedere. Con il medesimo
provvedimento   il   Presidente   puo'  autorizzare  l'audizione  dei
rappresentanti  delle  parti e lo svolgimento delle indagini ritenute
opportune.   La   cancelleria   comunica  immediatamente  alle  parti
l'avvenuta   fissazione  della  camera  di  consiglio  e  l'eventuale
autorizzazione all'audizione.
  3. Le parti possono presentare documenti e memorie.
  4.   L'istanza   puo'   essere   presentata  anche  all'udienza  di
discussione.