Art. 26. Ordinanza di sospensione 1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi momento. 2. Il Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di provvedere. Con il medesimo provvedimento il Presidente puo' autorizzare l'audizione dei rappresentanti delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. La cancelleria comunica immediatamente alle parti l'avvenuta fissazione della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione. 3. Le parti possono presentare documenti e memorie. 4. L'istanza puo' essere presentata anche all'udienza di discussione.