Art. 27. Pubblicazioni 1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della Regione o di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale. 2. Il ricorso previsto nell'art. 24 e' pubblicato unitamente all'ordinanza che decide sulla ammissibilita' dello stesso.