Art. 27.
                            Pubblicazioni

  1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della Regione o
di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale.
  2.  Il  ricorso  previsto  nell'art.  24  e'  pubblicato unitamente
all'ordinanza che decide sulla ammissibilita' dello stesso.