Art. 28.
                        Deposito dei ricorsi

  1.  Soltanto  il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 19, 24 e
25 puo' essere effettuato avvalendosi del servizio postale.
  2.  In  tal  caso,  ai  fini  dell'osservanza  dei  termini  per il
deposito, vale la data di spedizione postale.