Art. 3.
                      Costituzione delle parti

  1.  La  costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha
luogo  nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza
nella  Gazzetta  Ufficiale,  mediante  deposito  in cancelleria della
procura  speciale,  con  la elezione del domicilio, e delle deduzioni
comprensive  delle  conclusioni.  La  procura  puo' essere apposta in
calce   o   a   margine   dell'originale   delle   deduzioni  con  la
sottoscrizione  della  parte,  certificata  autografa  dal difensore.
Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi
al giudizio di legittimita' costituzionale.