IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, recante a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Angelini Gabriella Organdina, nata il 20 ottobre 1976 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Abogada» presso la «Universidad Central de Venezuela» nel novembre 2003; Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de abogados del Distrito Federal» a Caracas dal dicembre 2003, Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 20 giugno 2008; Considerato che il conforme parere iscritto del Consiglio nazionale forense; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Angelini Gabriella Organdina, nata il 20 ottobre 1976 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.