IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  recante  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  e  successive
integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato  dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza della sig.ra Angelini Gabriella Organdina, nata il
20 ottobre 1976 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  e  successive  modifiche, in
combinato  con  l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il
riconoscimento   del   proprio   titolo   professionale  di  avvocato
conseguito  in Venezuela, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di avvocato;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Abogada»  presso  la «Universidad Central de Venezuela» nel novembre
2003;
  Considerato  che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio
de abogados del Distrito Federal» a Caracas dal dicembre 2003,
  Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 20
giugno 2008;
  Considerato che il conforme parere iscritto del Consiglio nazionale
forense;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Angelini Gabriella Organdina, nata il 20 ottobre 1976 a
Caracas  (Venezuela),  cittadina  italiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.