IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  recante  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  e  successive
modifiche;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Paschoalick Chaves Adriana, nata il 3
agosto 1972 a Ribeirao Preto (Brasile), cittadina brasiliana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto
con  l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento
del  titolo  professionale  di  psicologo conseguito in Brasile, come
attestato  dal «Conselho regional de Psicologia» di Minas Gerais, cui
la richiedente risulta iscritta dal maggio 1999, ai fini dell'accesso
all'albo  e  l'esercizio  in  Italia della professione di psicologo -
Sezione A dell'albo e per l'attivita' di psicoterapeuta;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di   «Psicologa»   conseguito  presso  la  «Universidade  Federal  de
Uberlandia» nel febbraio 1999;
  Considerato   altresi'  che  ha  documentato  di  avere  conseguito
formazione  e  di  avere  svolto  attivita' professionale pluriennale
nell'ambito della psicoterapia;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 18 aprile 2008;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  -  sezione  A dell'albo, come risulta dai
certificati,   per   cui   non  appare  necessario  applicare  misure
compensative;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «psicoterapeuta»  e  quella  di  cui  e' in possesso
l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure
compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
  Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo n. 286/1998, modificato
dalla   legge   n.   189/2002,  per  cui  lo  straniero  regolarmente
soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare
di  un  permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di
rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata  in  data  19 maggio 2008 dalla questura di Teramo a tempo
indeterminato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Paschoalick  Chaves  Adriana, nata il 3 agosto 1972 a
Ribeirao  Preto  (Brasile),  cittadina brasiliana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli psicologi - sezione A e per l'esercizio
della  professione di psicologo e dell'attivita' di psicoterapeuta in
Italia.