Art. 3.
  1. Al fine di garantire univocita' dei comportamenti degli Istituti
zooprofilattici   sperimentali   nell'attuazione  dei  programmi,  e'
istituito  un  comitato  di  coordinamento  dei rappresentanti legali
degli  Istituti,  presieduto dal Capo del Dipartimento per la sanita'
pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del
Ministero della salute. Ai componenti di detto comitato non e' dovuto
alcun compenso ne' rimborso spese per le attivita' svolte.
  2.  Le  modalita' operative del comitato di cui al precedente comma
saranno  definite  con  successivo  decreto del Capo del Dipartimento
della  sanita'  pubblica  veterinaria,  la  nutrizione e la sicurezza
degli alimenti del Ministero della salute.
  3.  Il  presente  decreto  viene  trasmesso all'Ufficio Centrale di
Bilancio per gli adempimenti di competenza.
   Roma, 6 maggio 2008

                      Il Ministro della salute
                                Turco

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 333