Art. 3. 1. Al fine di garantire univocita' dei comportamenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'attuazione dei programmi, e' istituito un comitato di coordinamento dei rappresentanti legali degli Istituti, presieduto dal Capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute. Ai componenti di detto comitato non e' dovuto alcun compenso ne' rimborso spese per le attivita' svolte. 2. Le modalita' operative del comitato di cui al precedente comma saranno definite con successivo decreto del Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute. 3. Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza. Roma, 6 maggio 2008 Il Ministro della salute Turco Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 333