IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260, e il
decreto  ministeriale  3 aprile  2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente     della    Repubblica    28 marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in  applicazione  dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista la domanda presentata in data 5 agosto 2008 dall'impresa Scam
S.p.A.   intesa   ad   ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del prodotto fitosanitario denominato «Trust WG» uguale al
prodotto di riferimento denominato «Gunner WG» registrato al n. 13130
con D.D. in data 7 febbraio 2006 dell'impresa medesima;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
«Gunner WG» dell'impresa medesima;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    l'impresa   richiedente   e'   anche  titolare  del  prodotto  di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che  la  classificazione del preparato denominato «Trust
WG»  e'  conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Tebuconazolo;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data del presente decreto e fino al 7 febbraio
2011,  l'impresa  Scam  S.p.A.  con  sede  in  Strada Bellaria, 164 -
Modena,   e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario,  nocivo-pericoloso  per  l'ambiente, denominato «Trust
WG»  con  la  composizione  e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,250-0,500-1-5.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego dalle imprese estere:
    Sulphur  Mills  Limited  - Dist. Bharuch, Gujarat (India); Stefes
GmbH  Wendenstr.  21b  Hamburg  (D) preparato presso gli stabilimenti
delle  imprese:  A.D.I.C  A.  -  Nera Montoro (Terni) autorizzato con
decreti  del  19 novembre  1998/22  settembre  2004; Sti-Solfotecnica
italiana  S.p.A.  Cotignola  (Ravenna) autorizzato con decreti del 19
giugno  1982/3  luglio  2007  e  confezionato  presso lo stabilimento
dell'impresa  Scam  S.p.A.  Modena  autorizzato  con  decreti  del 25
ottobre 1972/27 novembre 1990.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14420.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata.
    Roma, 3 novembre 2008

                                      Il direttore generale: Borrello