Art. 6.

              Riparto e assegnazione dei finanziamenti

  1. I finanziamenti pubblici statali previsti dall'art. 14, comma 1,
del   decreto-legge   26   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, possono essere
assegnati  ed  utilizzati  per  il COSDE entro i limiti dello stretto
necessario  al loro funzionamento, solo per fronteggiare esigenze non
altrimenti  risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e
risorse  finanziarie,  sia  di  tipo  straordinario  sia  di  origine
territoriale  e  locale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti
in  oggetto  sono  erogati  direttamente  in  favore  della  SOGE, in
conformita'  a  quanto  e'  stato previsto nel dossier di candidatura
presentato  al  BIE e secondo il piano finanziario di cui al presente
decreto.
   Roma, 22 ottobre 2008

                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
   registro n. 11, foglio n. 278