Art. 6. Riparto e assegnazione dei finanziamenti 1. I finanziamenti pubblici statali previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere assegnati ed utilizzati per il COSDE entro i limiti dello stretto necessario al loro funzionamento, solo per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale e locale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della SOGE, in conformita' a quanto e' stato previsto nel dossier di candidatura presentato al BIE e secondo il piano finanziario di cui al presente decreto. Roma, 22 ottobre 2008 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 278