IL CAPO DIPARTIMENTO
        per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  11 gennaio 2008,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del 31 marzo 2008, di
recepimento  della  direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio   dell'11   luglio   2007,  concernente  l'installazione  a
posteriori  di  specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati
nella Comunita';
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19  novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  69  del  24 marzo 2005, di recepimento della direttiva
2003/97/CE,  relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione
indiretta  dei  veicoli  e  dei veicoli muniti di tali dispositivi, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del  20  giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE, che
adegua  al  progresso  tecnico  la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;
  Visto l'art. 1, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Considerata la necessita' di stabilire, in applicazione all'art. 3,
comma  4,  del  citato decreto del Ministero dei trasporti 11 gennaio
2008,  le  disposizioni  affinche'  sia  garantita  la conformita' ai
criteri  di  adeguamento  dei  veicoli  commerciali  gia'  circolanti
contenuti  nel  medesimo  decreto  11  gennaio 2008 e di stabilire lo
strumento  con  il quale possa essere dimostrato che i veicoli stessi
siano  stati  sottoposti, con esito positivo, ad un controllo tecnico
conforme alle prescrizioni dello stesso decreto 11 gennaio 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1. Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli di categoria N2
ed  N3 immatricolati a partire dal 1 gennaio 2000 la cui omologazione
o  l'approvazione  in  unico esemplare non e' conforme al decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 19 novembre 2004, di
recepimento   della   direttiva   2003/97/CE  ovvero  all'equivalente
regolamento ECE/ONU 46*02.
  2.  Le  presenti  disposizioni non si applicano ai veicoli indicati
all'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro dei trasporti 11
gennaio 2008.