IL CAPO DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale Visto il decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2008, di recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunita'; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta dei veicoli e dei veicoli muniti di tali dispositivi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi; Visto l'art. 1, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Considerata la necessita' di stabilire, in applicazione all'art. 3, comma 4, del citato decreto del Ministero dei trasporti 11 gennaio 2008, le disposizioni affinche' sia garantita la conformita' ai criteri di adeguamento dei veicoli commerciali gia' circolanti contenuti nel medesimo decreto 11 gennaio 2008 e di stabilire lo strumento con il quale possa essere dimostrato che i veicoli stessi siano stati sottoposti, con esito positivo, ad un controllo tecnico conforme alle prescrizioni dello stesso decreto 11 gennaio 2008; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli di categoria N2 ed N3 immatricolati a partire dal 1 gennaio 2000 la cui omologazione o l'approvazione in unico esemplare non e' conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE ovvero all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02. 2. Le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli indicati all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.