Art. 2.

                  Soluzioni tecniche di adeguamento

  1.  I  costruttori dei veicoli o i costruttori degli specchi, quali
dispositivi  per  la  visione  indiretta  cosi'  come  definiti dalla
direttiva    2003/97/CE,   anche   attraverso   i   relativi   legali
rappresentanti,  adottano  le  soluzioni  tecniche  per  garantire la
conformita'  dei veicoli ai criteri indicati all'art. 3, commi 1, 2 e
3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.