Art. 2. Soluzioni tecniche di adeguamento 1. I costruttori dei veicoli o i costruttori degli specchi, quali dispositivi per la visione indiretta cosi' come definiti dalla direttiva 2003/97/CE, anche attraverso i relativi legali rappresentanti, adottano le soluzioni tecniche per garantire la conformita' dei veicoli ai criteri indicati all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.