Art. 3. Individuazione delle soluzioni tecniche adottate 1. Gli specchi di categoria IV e V utilizzati per adeguare i veicoli ai criteri indicati all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, riportano i marchi di omologazione conformi all'appendice 5 della direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02. 2. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art. 2, che prevedono la sostituzione della sola superficie riflettente degli specchi adeguandoli, in tal modo, ad altri gia' omologati, per lo stesso tipo di veicolo, conformemente alla direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02, sono individuate attraverso marchio apposto sulla stessa superficie riflettente, indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il montaggio sul veicolo, analogo al marchio completo di omologazione dei suddetti specchi gia' omologati. 3. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art. 2, che prevedono la sostituzione della sola superficie riflettente dello specchio e diverse da quelle indicate al comma 2, del presente articolo, sono individuate attraverso marchio apposto sulla superficie stessa, indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il montaggio sul veicolo, riportante il simbolo della categoria dello specchio e gli estremi della direttiva 2007/38/CE. 4. Il marchio di cui al comma precedente deve essere apposto anche sulla superficie riflettente degli specchi supplementari per le soluzioni tecniche di adeguamento secondo i criteri indicati all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.