Art. 3.

          Individuazione delle soluzioni tecniche adottate

  1.  Gli  specchi  di  categoria  IV  e  V utilizzati per adeguare i
veicoli  ai  criteri  indicati  all'art.  3, comma 1, del decreto del
Ministro  dei  trasporti  11  gennaio  2008,  riportano  i  marchi di
omologazione  conformi  all'appendice  5 della direttiva 2003/97/CE o
all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02.
  2.  Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art.
2,  che  prevedono  la sostituzione della sola superficie riflettente
degli  specchi adeguandoli, in tal modo, ad altri gia' omologati, per
lo  stesso tipo di veicolo, conformemente alla direttiva 2003/97/CE o
all'equivalente   regolamento   ECE/ONU   46*02,   sono   individuate
attraverso  marchio  apposto  sulla  stessa  superficie  riflettente,
indelebile  e  chiaramente  leggibile  anche  dopo  il  montaggio sul
veicolo,  analogo  al  marchio  completo di omologazione dei suddetti
specchi gia' omologati.
  3.  Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art.
2,  che  prevedono  la sostituzione della sola superficie riflettente
dello  specchio e diverse da quelle indicate al comma 2, del presente
articolo,   sono   individuate   attraverso   marchio  apposto  sulla
superficie  stessa,  indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il
montaggio  sul  veicolo,  riportante il simbolo della categoria dello
specchio e gli estremi della direttiva 2007/38/CE.
  4.  Il marchio di cui al comma precedente deve essere apposto anche
sulla  superficie  riflettente  degli  specchi  supplementari  per le
soluzioni tecniche di adeguamento secondo i criteri indicati all'art.
3, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.