Art. 4.

Approvazione  delle  soluzioni  tecniche  di  adeguamento per tipo di
                               veicolo

  1. Le soluzioni tecniche di adeguamento per tipo di veicolo, di cui
al  precedente  art.  3, sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli,
che redigono appositi verbali.
  2.  Copia  dei verbali, di cui al comma precedente, e' inviata alla
Direzione generale per la Motorizzazione - Divisione 2.
  3.  La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una
soluzione  tecnica  di  adeguamento  adottata  per tipo di veicolo e'
quella  corrispondente  alla  voce  tariffaria  6,  della  tabella  3
allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed
integrazioni.