Art. 4. Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento per tipo di veicolo 1. Le soluzioni tecniche di adeguamento per tipo di veicolo, di cui al precedente art. 3, sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli, che redigono appositi verbali. 2. Copia dei verbali, di cui al comma precedente, e' inviata alla Direzione generale per la Motorizzazione - Divisione 2. 3. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una soluzione tecnica di adeguamento adottata per tipo di veicolo e' quella corrispondente alla voce tariffaria 6, della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni.