Art. 5.

Modalita'  per  l'installazione delle soluzioni approvate per tipo di
                               veicolo

  1. I soggetti, di cui all'art. 2, che hanno ottenuto l'approvazione
della  soluzione  tecnica di adeguamento, a norma del precedente art.
4, emettono per ogni tipo di veicolo la dichiarazione di approvazione
secondo il modello riportato in allegato 1.
  2.  L'installazione sul singolo veicolo dei dispositivi rispondenti
alle  soluzioni  tecniche approvate per tipo di veicolo e' realizzata
da  officina  autorizzata dai soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo.
  3.  L'officina  esegue  l'adeguamento  del veicolo, per gli aspetti
trattati dal presente decreto, in conformita' alle prescrizioni della
particolare soluzione tecnica approvata per tipo di veicolo ed emette
la   dichiarazione   di  installazione  redatta  secondo  il  modello
riportato in allegato 2.