Art. 5. Modalita' per l'installazione delle soluzioni approvate per tipo di veicolo 1. I soggetti, di cui all'art. 2, che hanno ottenuto l'approvazione della soluzione tecnica di adeguamento, a norma del precedente art. 4, emettono per ogni tipo di veicolo la dichiarazione di approvazione secondo il modello riportato in allegato 1. 2. L'installazione sul singolo veicolo dei dispositivi rispondenti alle soluzioni tecniche approvate per tipo di veicolo e' realizzata da officina autorizzata dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. L'officina esegue l'adeguamento del veicolo, per gli aspetti trattati dal presente decreto, in conformita' alle prescrizioni della particolare soluzione tecnica approvata per tipo di veicolo ed emette la dichiarazione di installazione redatta secondo il modello riportato in allegato 2.