Art. 6. Aggiornamento della carta di circolazione 1. I veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate al precedente art. 5, sono soggetti a visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio Motorizzazione Civile, competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento. 2. La visita e prova, di cui al precedente comma, puo' essere effettuata in occasione della revisione annuale. In tal caso la tariffa vigente per l'operazione tecnica di revisione deve essere integrata con quella relativa al rilascio del duplicato della carta di circolazione. 3. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, devono essere allegati copia della dichiarazione di approvazione e la dichiarazione di installazione, indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 3, dell'art. 5, del presente decreto. 4. L'Ufficio Motorizzazione civile, previo esito positivo della visita e prova, di cui al comma 1, del presente articolo, emette il duplicato della carta di circolazione con la seguente annotazione: «veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE».