Art. 6.

              Aggiornamento della carta di circolazione

  1.  I  veicoli  adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro
dei  trasporti  11  gennaio  2008,  secondo  le modalita' indicate al
precedente   art.   5,   sono   soggetti   a   visita  e  prova,  per
l'aggiornamento   della   carta  di  circolazione,  presso  l'Ufficio
Motorizzazione    Civile,   competente   in   relazione   alla   sede
dell'officina che ha effettuato l'adeguamento.
  2.  La  visita  e  prova,  di  cui al precedente comma, puo' essere
effettuata  in  occasione  della  revisione  annuale.  In tal caso la
tariffa  vigente  per  l'operazione  tecnica di revisione deve essere
integrata  con  quella relativa al rilascio del duplicato della carta
di circolazione.
  3.  Alla  domanda  di  aggiornamento,  di  cui al comma precedente,
devono essere allegati copia della dichiarazione di approvazione e la
dichiarazione di installazione, indicate, rispettivamente, ai commi 1
e 3, dell'art. 5, del presente decreto.
  4.  L'Ufficio  Motorizzazione  civile,  previo esito positivo della
visita  e  prova, di cui al comma 1, del presente articolo, emette il
duplicato  della  carta  di circolazione con la seguente annotazione:
«veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE».