Art. 7.

Approvazione  delle  soluzioni  tecniche  di  adeguamento per singolo
    veicolo e relativo aggiornamento della carta di circolazione

  1.  Le  soluzioni  tecniche  di  adeguamento,  di cui ai precedenti
articoli  2  e  3,  possono  essere  adottate  anche in riferimento a
singoli  veicoli; queste sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli,
che   emettono   apposito   certificato  di  approvazione  riportante
l'annotazione  «veicolo  adeguato  alle  prescrizioni della direttiva
2007/38/CE».
  2.  La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una
soluzione  tecnica  di  adeguamento  adottata  per singolo veicolo e'
quella  corrispondente  alla  voce  tariffaria  4,  della  tabella  3
allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed
integrazioni.
  3.  Per  i  veicoli  adeguati  alle  prescrizioni  del  decreto del
Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate
al  comma  1,  del  presente articolo, l'aggiornamento della carta di
circolazione e' effettuata sulla base del certificato di approvazione
indicato al medesimo comma 1.
   Roma, 11 novembre 2008
                                         Il capo Dipartimento: Fumero