Art. 7. Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento per singolo veicolo e relativo aggiornamento della carta di circolazione 1. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possono essere adottate anche in riferimento a singoli veicoli; queste sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli, che emettono apposito certificato di approvazione riportante l'annotazione «veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE». 2. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una soluzione tecnica di adeguamento adottata per singolo veicolo e' quella corrispondente alla voce tariffaria 4, della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per i veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate al comma 1, del presente articolo, l'aggiornamento della carta di circolazione e' effettuata sulla base del certificato di approvazione indicato al medesimo comma 1. Roma, 11 novembre 2008 Il capo Dipartimento: Fumero