IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in
data  18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  l'art.  5  della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 142 del 21
giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva
2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006,
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Vista  la determina con la quale la societa' Novartis Europharm Ltd
ha  ottenuto  il  regime  di  rimborsabilita' e prezzo del medicinale
«Xolair»;
  Vista la domanda con la quale la ditta in previsione della scadenza
del   contratto  (1°  giugno  2008)  ha  chiesto  la  conferma  della
rimborsabilita'   e   del  prezzo  e  la  modifica  della  scheda  di
arruolamento;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico scientifica
del 7/8 ottobre 2008;
  Vista  la  deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
                             Determina:

                               Art. 1.

            Classificazione ai fini della rimborsabilita'


  Il medicinale XOLAIR (omalizumab) e' classificata come segue.
  Confezione:
   150   mg   polvere   e  solvente  per  soluzione  iniettabile  uso
sottocutaneo  polvere: flaconcino 150 mg; solvente: fiala da 2 ml - 1
flaconcino + 1 fiala;
   n. 036892014/E (in base 10) 135VCG (in base 32);
   classe di rimborsabilita': H;
   prezzo ex factory (IVA esclusa): 369,60 euro;
   prezzo al pubblico (IVA inclusa): 609,99 euro.
  Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche
del  Servizio  sanitario  nazionale  secondo  le condizioni stabilite
nella procedura negoziale.