Art. 2.

  1.  In  presenza di una situazione di grave crisi di banche (( o di
gruppi  bancari  italiani  )) , anche di liquidita', che possa recare
pregiudizio  alla stabilita' del sistema finanziario, si applicano le
procedure  ((  di  cui  al  titolo  IV  ))  del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare  le  operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle
banche  o  delle societa' capogruppo di un gruppo bancario sottoposte
alle  procedure  di  cui  al  comma  1.  Spetta  in  via esclusiva ai
commissari   straordinari,   sentito  il  Comitato  di  sorveglianza,
deliberare  le  operazioni  sul  capitale  cui partecipa il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze.  La  delibera  dei  commissari  e'
preventivamente  autorizzata  dalla  Banca d'Italia. Il provvedimento
autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il titolo IV del citato decreto legislativo n. 385 del
          1993, reca: «Disciplina delle crisi».