Art. 2. 1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche (( o di gruppi bancari italiani )) , anche di liquidita', che possa recare pregiudizio alla stabilita' del sistema finanziario, si applicano le procedure (( di cui al titolo IV )) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche o delle societa' capogruppo di un gruppo bancario sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.
Riferimenti normativi: - Il titolo IV del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, reca: «Disciplina delle crisi».