Art. 5.

  1.   Con   decreti   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,  da
adottarsi entro (( sessanta giorni )) dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita'
di  sottoscrizione degli aumenti di capitale, (( di concessione della
garanzia   statale,   di   effettuazione   delle  operazioni  di  cui
all'articolo  1-bis,  comma  2  ))  ,  e  di  attuazione del presente
decreto.
  ((  1-bis.  Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi
alle   Camere   per   l'espressione   del  parere  delle  Commissioni
competenti.  I  pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di
trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate,  ritrasmette  alle Camere gli schemi di decreto, corredati
dei  necessari  elementi  integrativi  di  informazione, per i pareri
definitivi  delle  Commissioni  competenti,  da esprimere entro dieci
giorni  dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre
mesi  alle  Camere  una  relazione  sull'attuazione  degli interventi
effettuati ai sensi del presente decreto. ))
  2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli (( 1-bis, commi 1 e
3  )),  3,  comma  2,  e 4 sara' elencata nell'allegato allo stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo  13  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468. Ai relativi
eventuali  oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero  2),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, con imputazione
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7.
  ((  2-bis.  Le  maggiori  entrate nette derivanti dall'applicazione
dell'articolo  1-bis  sono  riassegnate  all'apposito  capitolo dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
  2-ter.  Le  operazioni  di  cui  agli articoli 1, comma 1, e 1-bis,
comma  2,  sono  effettuate  in  deroga  alle  norme  di contabilita'
generale  dello  Stato.  Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis,
comma  2, e'  autorizzata  l'apertura  di  appositi  conti  presso la
Tesoreria statale. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio):
             «Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  sono
          elencate  le  garanzie  principali  e  sussidiarie prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
             -  Si  riporta  il  testo  del secondo comma dell'art. 7
          della gia' citata legge n. 468 del 1978:
             «Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.».