Art. 2.



  1.  La  sig.ra  Hoxhalli  Eglantina e' autorizzata ad esercitare in
Italia  la  professione  di infermiera, previa iscrizione al collegio
professionale  territorialmente competente, che provvede ad accertare
il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche
necessarie  per  lo  svolgimento dell'attivita' professionale e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia,  per  il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
  2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della Repubblica 31  agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 13 novembre 2008
                                      Il direttore generale: Leonardi