Art. 5.



  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto.
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999,  n.  526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione   di   confermare   l'indicazione  dell'organismo  «CSQA
Certificazioni  Srl»  o  proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra
quelli  iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge
21  dicembre  1999,  n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla
facolta'  di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata
legge.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  di  controllo  «CSQA  Certificazioni  Srl»  e' tenuto ad
adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.