Art. 2. 1. In relazione all'esigenza di dotare il sistema nazionale e regionale di protezione civile di una colonna mobile di pronto intervento, per l'assistenza delle popolazioni, in caso di emergenze, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a procedere all'espletamento di procedure unitarie di acquisizione dei beni che costituiscono il primo modulo delle colonne mobili regionali destinate a comporre quella nazionale. 2. I beni acquisiti con le modalita' di cui al comma 1 sono trasferiti in proprieta' alle regioni e da queste utilizzate in conformita' alle modalita' previste nelle «Procedure di attivazione della colonna mobile nazionale delle regioni». 3. Agli oneri relativi all'attuazione del presente articolo, quantificati in € 22.318.900,00 si provvede: quanto ad € 15.033.700,00 a valere sulle risorse del «Fondo per la protezione civile», che presenta le occorrenti disponibilita'; quanto € 7.285.200,00, pari al 5% dell'annualita' 2006 del «Fondo regionale della protezione civile», di cui all'art. 138, commi 16 e 17, della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a valere sulla annualita' 2008 del medesimo Fondo, che il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trattenere. 4. Le regioni potranno destinare ulteriori risorse, provenienti dai propri bilanci, per il potenziamento dei mezzi e materiali necessari all'implementazione delle colonne mobili regionali, all'uopo avvalendosi delle condizioni economiche ottenute dal Dipartimento della protezione civile con le procedure di acquisizione di cui al comma 1, che costituiscono procedure di acquisizione quadro.