Art. 2.



  1.  In  relazione  all'esigenza  di  dotare  il sistema nazionale e
regionale  di  protezione  civile  di  una  colonna  mobile di pronto
intervento, per l'assistenza delle popolazioni, in caso di emergenze,
il  Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato a procedere
all'espletamento  di  procedure unitarie di acquisizione dei beni che
costituiscono   il   primo  modulo  delle  colonne  mobili  regionali
destinate a comporre quella nazionale.
  2.  I  beni  acquisiti  con  le  modalita'  di  cui al comma 1 sono
trasferiti  in  proprieta'  alle  regioni  e  da queste utilizzate in
conformita'  alle  modalita' previste nelle «Procedure di attivazione
della colonna mobile nazionale delle regioni».
  3.  Agli  oneri  relativi  all'attuazione  del  presente  articolo,
quantificati in € 22.318.900,00 si provvede:
   quanto  ad  € 15.033.700,00 a valere sulle risorse del «Fondo
per la protezione civile», che presenta le occorrenti disponibilita';
   quanto  €  7.285.200,00,  pari al 5% dell'annualita' 2006 del
«Fondo regionale della protezione civile», di cui all'art. 138, commi
16  e  17,  della  legge  22  dicembre  2000,  n. 388, a valere sulla
annualita'  2008  del  medesimo  Fondo,  che  il  Dipartimento  della
protezione civile e' autorizzato a trattenere.
  4. Le regioni potranno destinare ulteriori risorse, provenienti dai
propri  bilanci, per il potenziamento dei mezzi e materiali necessari
all'implementazione   delle   colonne   mobili   regionali,  all'uopo
avvalendosi  delle  condizioni  economiche  ottenute dal Dipartimento
della  protezione  civile  con le procedure di acquisizione di cui al
comma 1, che costituiscono procedure di acquisizione quadro.