Art. 4. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3526 del 27 maggio 2006 e' incrementata di euro 293.938,02, con oneri da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle molteplici emergenze in atto sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli assetti organizzativi, dirigenziali e non, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 30 settembre 2008. 3. Alle deroghe previste dal comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, e' aggiunta infine la seguente: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7.».