Art. 4.



  1.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 3 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3526 del 27 maggio 2006 e'
incrementata  di  euro  293.938,02,  con  oneri da porre a carico del
Fondo   della   protezione   civile   che   presenta   le  occorrenti
disponibilita'.
  2.  In relazione alle esigenze derivanti dalle molteplici emergenze
in  atto sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'art. 74
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
agli  assetti  organizzativi,  dirigenziali  e  non, del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a
decorrere dal 30 settembre 2008.
  3. Alle deroghe previste dal comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, e'
aggiunta  infine  la seguente: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, art. 7.».