Art. 5.



  1.  Le somme percepite dalle associazioni di volontariato, iscritte
all'albo  regionale  e nazionale della protezione civile, a titolo di
indennizzo  per  il  conferimento  di  imballaggi  usati e rifiuti di
imballaggio,  ai  sensi  degli  articoli  1  e  3  dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3715 del 19 novembre 2008,
sono  vincolate  al finanziamento di attivita' proprie delle medesime
associazioni.
  2.  Allo scopo di incentivare il conferimento di imballaggi usati e
di rifiuti di imballaggio da parte dei soggetti indicati dall'art. 1,
comma  1  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
novembre 2008, n. 3715, le piattaforme convenzionate con il Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI) e con i Consorzi di filiera, individuate
ed  attrezzate  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715/2008, possono, anche in
deroga  alle autorizzazioni in essere nonche' alla vigente normativa,
ricevere,  stoccare temporaneamente e trasportare, presso i centri di
recupero  e smaltimento autorizzati, tutte le tipologie di rifiuti di
imballaggi,  predisponendo le occorrenti misure di salvaguardia della
salute e dell'ambiente.
  3. Gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio conferiti presso
le  piattaforme  di  cui  al  precedente  comma dai soggetti indicati
dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  19  novembre 2008, n. 3715 costituiscono materiali prodotti
da parte dei Comuni di residenza dei singoli conferitori.
  4.  I  dati  relativi  a tali quantita' di materiali, da calcolarsi
separatamente  rispetto  alla  percentuale  di raccolta differenziata
raggiunta da ciascun comune della regione Campania attraverso proprie
iniziative,  si computano ai fini del conseguimento dell'obiettivo di
cui  all'art.  11,  comma  1  del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
sono   comunicati  dal  Consorzio  nazionale  imballaggi  (CONAI)  al
Sottosegretario  di  Stato  al  fine  del monitoraggio della raccolta
differenziata ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato decreto.
  5.  Al  fine di promuovere ed incentivare la raccolta differenziata
nei  comuni  della  regione  Campania con piu' di 50.000 abitanti, il
Sottosegretario   di   Stato,  avvalendosi  del  Consorzio  nazionale
imballaggi  (CONAI) e dei Consorzi di filiera provvede, limitatamente
alla  seconda  e terza domenica del mese di dicembre 2008, a porre in
essere  tutte  le  iniziative  necessarie ad attivare, d'intesa con i
comuni   interessati,   punti   di  raccolta  nelle  piazze  all'uopo
individuate,  per il conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di
imballaggi  da parte dei cittadini, in deroga alla normativa vigente,
adottando tutte le misure necessarie per la salvaguardia della salute
e dell'ambiente.
  6.  Tenuto  conto  della  straordinaria  necessita'  ed urgenza del
contesto  emergenziale nel settore dei rifiuti in atto nel territorio
della  regione  Campania,  il  Sottosegretario di Stato all'emergenza
rifiuti  in  Campania  adotta tutte le iniziative volte, in un quadro
coerente  con  l'esigenza  del  definitivo superamento dell'emergenza
rifiuti  in  Campania,  alla realizzazione del termovalorizzatore nel
territorio del Comune di Napoli a norma dell'art. 8 del decreto-legge
23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio  2008,  n.  123,  comprese  quelle afferenti alle attivita' di
progettazione,  esecuzione  e  gestione del termovalorizzatore. A tal
fine,  il  Sottosegretario  di  Stato  e'  autorizzato  a  concludere
operazioni di partenariato pubblico e privato come definite dall'art.
3,  comma  15-ter  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive   modificazioni  ed  integrazioni,  anche  avvalendosi  di
societa'  a  capitale  interamente  pubblico  in qualita' di soggetti
promotori a norma dell'art. 153 del decreto legislativo medesimo.
  7.    Ai    fini    della    definizione    dell'iter   procedurale
tecnico-amministrativo      volto      alla     realizzazione     del
termovalorizzatore   di   Napoli,  il  Sottosegretario  di  Stato  e'
autorizzato  a  promuovere  la  conclusione  di  appositi  accordi di
programma,  da  stipularsi ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per
l'individuazione  di  idonei  soggetti  dotati dei requisiti tecnici,
organizzativi,  finanziari  e gestionali, necessari per l'affidamento
dell'opera.
  8.  In  relazione  all'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto-legge
6  novembre 2008, n. 172, con l'attivazione immediata dei siti di cui
al  comma  3  per  le  successive  fasi  di  gestione dei rifiuti ivi
conferiti,  nelle  more  dell'evasione  degli  incombenti  di  cui al
medesimo    comma   3   riguardo   alle   occorrenti   determinazioni
autorizzative,  i  Commissari  ad  acta  delle  province di Avellino,
Benevento,  Caserta, Napoli e Salerno, nominati ai sensi dell'art. 2,
comma  3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3693  del  16  luglio  2008,  svolgono  attivita'  di coordinamento e
controllo  della  gestione  dei  siti  medesimi,  presso i quali sono
conferiti i cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi rimossi da
aree pubbliche o private.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 2008

                                            Il Presidente: Berlusconi