Art. 5. 1. Le somme percepite dalle associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale e nazionale della protezione civile, a titolo di indennizzo per il conferimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715 del 19 novembre 2008, sono vincolate al finanziamento di attivita' proprie delle medesime associazioni. 2. Allo scopo di incentivare il conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio da parte dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, n. 3715, le piattaforme convenzionate con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e con i Consorzi di filiera, individuate ed attrezzate ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715/2008, possono, anche in deroga alle autorizzazioni in essere nonche' alla vigente normativa, ricevere, stoccare temporaneamente e trasportare, presso i centri di recupero e smaltimento autorizzati, tutte le tipologie di rifiuti di imballaggi, predisponendo le occorrenti misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente. 3. Gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio conferiti presso le piattaforme di cui al precedente comma dai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, n. 3715 costituiscono materiali prodotti da parte dei Comuni di residenza dei singoli conferitori. 4. I dati relativi a tali quantita' di materiali, da calcolarsi separatamente rispetto alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta da ciascun comune della regione Campania attraverso proprie iniziative, si computano ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 11, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono comunicati dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) al Sottosegretario di Stato al fine del monitoraggio della raccolta differenziata ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato decreto. 5. Al fine di promuovere ed incentivare la raccolta differenziata nei comuni della regione Campania con piu' di 50.000 abitanti, il Sottosegretario di Stato, avvalendosi del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei Consorzi di filiera provvede, limitatamente alla seconda e terza domenica del mese di dicembre 2008, a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad attivare, d'intesa con i comuni interessati, punti di raccolta nelle piazze all'uopo individuate, per il conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggi da parte dei cittadini, in deroga alla normativa vigente, adottando tutte le misure necessarie per la salvaguardia della salute e dell'ambiente. 6. Tenuto conto della straordinaria necessita' ed urgenza del contesto emergenziale nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania, il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania adotta tutte le iniziative volte, in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, alla realizzazione del termovalorizzatore nel territorio del Comune di Napoli a norma dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, comprese quelle afferenti alle attivita' di progettazione, esecuzione e gestione del termovalorizzatore. A tal fine, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato a concludere operazioni di partenariato pubblico e privato come definite dall'art. 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, anche avvalendosi di societa' a capitale interamente pubblico in qualita' di soggetti promotori a norma dell'art. 153 del decreto legislativo medesimo. 7. Ai fini della definizione dell'iter procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione del termovalorizzatore di Napoli, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato a promuovere la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'individuazione di idonei soggetti dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera. 8. In relazione all'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, con l'attivazione immediata dei siti di cui al comma 3 per le successive fasi di gestione dei rifiuti ivi conferiti, nelle more dell'evasione degli incombenti di cui al medesimo comma 3 riguardo alle occorrenti determinazioni autorizzative, i Commissari ad acta delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, svolgono attivita' di coordinamento e controllo della gestione dei siti medesimi, presso i quali sono conferiti i cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi rimossi da aree pubbliche o private. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2008 Il Presidente: Berlusconi