IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                       IL MINISTRO DEL LAVORO,
               DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla  base  dell'adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
  Visto  l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
  Visto  l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
  Visto  l'art.  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art.  69,  comma  1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
  Visto  l'art.  1,  comma  19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
recante criteri per la perequazione delle pensioni per l'anno 2008;
  Visto  l'art.  21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  19  novembre  2007  (Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  278 del 29 novembre 2007) concernente: «Perequazione
automatica  delle  pensioni  per  l'anno 2007. Valore definitivo anno
2006»;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data 16 ottobre 2008, prot. 6134, dalla quale si rileva che:
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo  per  le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il  periodo  gennaio - dicembre 2006 ed il periodo gennaio - dicembre
2007 e' risultata pari a + 1,7;
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo  per  le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il  periodo  gennaio - dicembre 2007 ed il periodo gennaio - dicembre
2008  e' risultata pari a + 3,3, ipotizzando, in via provvisoria, per
i   mesi   di  ottobre,  novembre  e  dicembre  2008  la  ripetizione
dell'indice del mese di settembre 2008;
  Considerata la necessita':
    di  determinare  il valore effettivo della variazione percentuale
per  l'aumento  di  perequazione  automatica  con  decorrenza  dal 1°
gennaio 2008;
    di   determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento  di
perequazione  automatica  con  effetto  dal  1°  gennaio  2009, salvo
conguaglio  all'accertamento  dei  valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008;
    di  indicare  le  modalita'  di  attribuzione dell'aumento per le
pensioni   sulle   quali   e'  corrisposta  l'indennita'  integrativa
speciale;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione
delle  pensioni per l'anno 2007 e' determinata in misura pari a + 1,7
dal 1° gennaio 2008.