Art. 3.

  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed ha validita' quinquennale.
  2.  Entro il periodo di validita' della autorizzazione il Ministero
dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei
requisiti  di  cui  alla  presente autorizzazione disponendo appositi
controlli.
  3.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
sviluppo  economico  -  Direzione  generale  per  la  vigilanza  e la
normativa tecnica Uff. VIII.
  4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente
autorizzazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.
   Roma, 18 novembre 2008
                                       Il direttore generale: Vecchio