Art. 3. 1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25: a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale; b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse; c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti la difesa e la sicurezza militare; d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali; e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali; f) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati; g) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati; h) l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali; i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; l) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2008 Il Ministro : La Russa Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2008 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 12, foglio n. 226