Art. 3.



  1.  Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione
di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, e della legge 18 marzo 1997,
n. 25:
   a)  gli  atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e
le direttive di carattere generale;
   b)  gli  atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i
programmi e assegnate le risorse;
   c)  i rapporti internazionali per le questioni afferenti la difesa
e la sicurezza militare;
   d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle
missioni internazionali;
   e)  gli  atti  che  devono  essere  sottoposti  alle decisioni del
Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
   f)   gli  atti  di  nomina,  i  conferimenti  di  incarichi  e  le
designazioni non espressamente delegati;
   g) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati;
   h) l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
   i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
   l) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Aeronautica militare e
l'Arma dei carabinieri.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 31 ottobre 2008
                                               Il Ministro : La Russa

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 12, foglio n. 226