Art. 2. Le somme ripartite all'art. 1 vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all'annualita' 2008 gia' anticipate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 82697 del 18 luglio 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2008, foglio 334, n. 304, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa.