Art. 2.

  Le   somme   ripartite  all'art.  1  vengono  liquidate  agli  enti
destinatari  al  netto  delle somme relative all'annualita' 2008 gia'
anticipate  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
82697  del  18  luglio  2008,  registrato dalla Corte dei Conti il 30
luglio  2008, foglio 334, n. 304, emanato ai sensi dell'art. 2, comma
471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa.