Art. 4.

  Ai  sensi  dell'art.  46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,   il   mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte  degli  enti
destinatari  comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali sono
versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la successiva
riassegnazione al Fondo stesso.
  A  tal  fine,  le  Regioni  e  le  province  autonome comunicano al
Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle
forme  e  nei  modi previamente concordati, tutti i dati necessari al
monitoraggio   dei   flussi   finanziari   e,  nello  specifico,  gli
interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le
risorse del Fondo stesso.