Art. 2.

  I  medicinali  di  cui agli allegati 1 - 5 della presente determina
sono  esentati  dall'obbligo  della trasmissione dei dati individuati
dall'art. 4 (monitoraggio clinico) e dall'art. 6 (spesa farmaceutica)
del  provvedimento  CUF  datato  20  luglio  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000, citato in premessa.