Art. 3.

  L'elenco dei medicinali di cui all'art. 1, puo' essere sottoposto a
revisione periodica.
  La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Roma, 9 dicembre 2008

                                          Il direttore generale: Rasi