Avvertenza:
   Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note.   Restano   invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui' riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

  1.  Al  fine  di  ridurre  il  disagio  abitativo  e di favorire il
passaggio  da  casa  a  casa  per  le  particolari  categorie sociali
individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.
9,  in  attesa  della  realizzazione  delle misure e degli interventi
previsti   dal   Piano   nazionale   di  edilizia  abitativa  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione
dei  provvedimenti  di  rilascio  per finita locazione degli immobili
adibiti  ad  uso  abitativo,  gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai
sensi  dell'articolo  22-ter  del  decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito,, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31,  e'  ulteriormente  differita al 30 giugno 2009, (( nei comuni di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
  1-bis.  Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «I bandi per la
concessione  dei contributi integrativi devono essere emessi entro il
30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per
l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria».
  1-ter.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica ai
provvedimenti  esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto
da parte del locatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre
1998, n. 431. ))
  2.  Fino  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al comma 1 trovano
applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della
legge  8  febbraio 2007, n. 9, nonche', (( limitatamente ai comuni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, ))
i  benefici  fiscali  di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9
del 2007.
  3.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del presente
articolo,  valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54
milioni  di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  4.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  ((  4-bis.  Al  fine  di adeguare gli strumenti di vigilanza per la
realizzazione del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  alla  voce  n.  668  dell'allegato  A di cui
all'articolo  24 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, relativa
al  regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le parole: «Artt. da 118 a
138» sono sostituite dalle seguenti: «Artt. da 118 a 124». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  L'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9,
          recante: «Interventi per la riduzione del disagio abitativo
          per   particolari   categorie  sociali»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2007, n. 37, cosi' recita:
             «Art.   1 (Sospensione   delle  procedure  esecutive  di
          rilascio)  - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
          di  favorire  il  passaggio  da casa a casa per particolari
          categorie   sociali,  soggette  a  procedure  esecutive  di
          rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
          di   abitazioni   e  residenti  nei  comuni  capoluoghi  di
          provincia,  nei  comuni con essi confinanti con popolazione
          superiore  a  10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
          abitativa  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.  87103  del 13
          novembre  2003,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 40
          del  18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data
          di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
          otto  mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
          finita   locazione   degli   immobili  adibiti  ad  uso  di
          abitazioni,  nei  confronti di conduttori con reddito annuo
          lordo  complessivo  familiare  inferiore a 27.000 euro, che
          siano  o  abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare  persone
          ultrasessantacinquenni,  malati  terminali  o  portatori di
          handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
          non  siano  in  possesso  di  altra  abitazione adeguata al
          nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
          si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
          abbiano,  nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a
          carico.».
             -  L'art.  11  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          recante:  «Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico,
          la  semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,
          pubblicato   nel   Supplemento   Ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   25   giugno   2008,  n.  147,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
          cosi' recita:
             «Art.  11  (Piano  Casa).  -  1. Al fine di garantire su
          tutto  il  territorio nazionale i livelli minimi essenziali
          di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
          umana,   e'   approvato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei  Ministri,  previa  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) e
          d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive
          modificazioni,    su    proposta    del    Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
             2.  ll  piano  e'  rivolto all'incremento del patrimonio
          immobiliare   ad  uso  abitativo  attraverso  l'offerta  di
          abitazioni  di  edilizia  residenziale,  da  realizzare nel
          rispetto   dei   criteri  di  efficienza  energetica  e  di
          riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
          di  capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
          a prima casa per:
              a)    nuclei   familiari   a   basso   reddito,   anche
          monoparentali o monoreddito;
              b) giovani coppie a basso reddito;
              c)   anziani   in   condizioni   sociali  o  economiche
          svantaggiate;
              d) studenti fuori sede;
              e)   soggetti   sottoposti  a  procedure  esecutive  di
          rilascio;
              f)  altri  soggetti  in  possesso  dei requisiti di cui
          all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
              g)  immigrati  regolari  a  basso reddito, residenti da
          almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
          cinque anni nella medesima regione.
             3.  ll  piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  ha ad
          oggetto   la   costruzione   di   nuove   abitazioni  e  la
          realizzazione   di   misure   di  recupero  del  patrimonio
          abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
          oggettivi   che   tengano   conto   dell'effettivo  bisogno
          abitativo  presente  nelle  diverse  realta'  territoriali,
          attraverso i seguenti interventi:
              a)  costituzione  di  fondi  immobiliari destinati alla
          valorizzazione  e  all'incremento  dell'offerta  abitativa,
          ovvero  alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
          innovativi  e  con  la  partecipazione  di  altri  soggetti
          pubblici   o   privati,  articolati  anche  in  un  sistema
          integrato  nazionale  e  locale,  per  l'acquisizione  e la
          realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
              b)  incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
          le  risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
          edilizia  pubblica  in  favore  degli  occupanti  muniti di
          titolo  legittimo,  con le modalita' previste dall'articolo
          13;
              c)  promozione  da parte di privati di interventi anche
          ai  sensi  della parte II, titolo III, capo III, del codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163;
              d)  agevolazioni,  anche  amministrative,  in favore di
          cooperative  edilizie costituite tra i soggetti destinatari
          degli  interventi,  potendosi  anche  prevedere  termini di
          durata  predeterminati  per  la  partecipazione  di ciascun
          socio,  in  considerazione  del  carattere solo transitorio
          dell'esigenza abitativa;
              e)  realizzazione  di programmi integrati di promozione
          di edilizia residenziale anche sociale.
             4.  ll  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti
          promuove  la stipulazione di appositi accordi di programma,
          approvati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   previa  delibera  del  CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  al fine di concentrare gli interventi sulla
          effettiva   richiesta   abitativa   nei  singoli  contesti,
          rapportati   alla   dimensione  fisica  e  demografica  del
          territorio  di  riferimento, attraverso la realizzazione di
          programmi  integrati di promozione di edilizia residenziale
          e  di  riqualificazione  urbana,  caratterizzati da elevati
          livelli  di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
          sicurezza  e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
          attraverso   la  risoluzione  dei  problemi  di  mobilita',
          promuovendo  e  valorizzando  la partecipazione di soggetti
          pubblici  e  privati.  Decorsi novanta giorni senza che sia
          stata   raggiunta   la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati.
             5.  Gli  interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
          attraverso  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo
          III,  capo  III,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
              a)  il  trasferimento  di diritti edificatori in favore
          dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
          abitativo;
              b)   incrementi   premiali   di   diritti   edificatori
          finalizzati  alla  dotazione  di  servizi, spazi pubblici e
          miglioramento  della  qualita'  urbana,  nel rispetto delle
          aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
          riservati  alle  attivita' collettive, a verde pubblico o a
          parcheggi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
              c)  provvedimenti  mirati  alla  riduzione del prelievo
          fiscale   di   pertinenza   comunale   o   degli  oneri  di
          costruzione;
              d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
          3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
          conferimento  al  fondo  dei  canoni di locazione, al netto
          delle spese di gestione degli immobili;
              e)  la  cessione,  in  tutto  o  in  parte, dei diritti
          edificatori  come  corrispettivo per la realizzazione anche
          di  unita'  abitative  di  proprieta' pubblica da destinare
          alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
          alienazione  in favore delle categorie sociali svantaggiate
          di cui al comma 2.
             6.  I  programmi  di  cui  al comma 4 sono finalizzati a
          migliorare  e  a diversificare, anche tramite interventi di
          sostituzione   edilizia,  l'abitabilita',  in  particolare,
          nelle  zone  caratterizzate  da  un  diffuso  degrado delle
          costruzioni e dell'ambiente urbano.
             7.  Ai  fini della realizzazione degli interventi di cui
          al  comma  3,  lettera  e),  l'alloggio  sociale, in quanto
          servizio  economico  generale,  e'  identificato,  ai  fini
          dell'esenzione  dall'obbligo  della notifica degli aiuti di
          Stato,  di  cui  agli  articoli  87  e  88 del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea, come parte essenziale e
          integrante  della  piu'  complessiva  offerta  di  edilizia
          residenziale  sociale,  che  costituisce  nel  suo  insieme
          servizio   abitativo   finalizzato  al  soddisfacimento  di
          esigenze primarie.
             8.  In  sede di attuazione dei programmi di cui al comma
          4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
          per  la  verifica periodica delle fasi di realizzazione del
          piano,  in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
          finanziarie,  potendosi  conseguentemente disporre, in caso
          di   scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle  risorse
          finanziarie  pubbliche  verso  modalita' di attuazione piu'
          efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
          delle  procedure di cui al presente articolo possono essere
          oggetto   di  successiva  alienazione  decorsi  dieci  anni
          dall'acquisto originario.
             9.   L'attuazione   del   piano  nazionale  puo'  essere
          realizzata,  in alternativa alle previsioni di cui al comma
          4,  con  le  modalita'  approvative  di  cui alla parte II,
          titolo  III,  capo  IV, del citato codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
             10.  Una  quota  del patrimonio immobiliare del demanio,
          costituita  da  aree  ed  edifici non piu' utilizzati, puo'
          essere   destinata   alla  realizzazione  degli  interventi
          previsti  dal  presente articolo, sulla base di accordi tra
          l'Agenzia  del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
          edifici  non  piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
          gli enti locali.
             11.  Per  la  migliore  realizzazione  dei  programmi, i
          comuni  e le province possono associarsi ai sensi di quanto
          previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n.  267,  e successive modificazioni. I programmi integrati
          di  cui  al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
          nazionale.   Alla   loro   attuazione   si   provvede   con
          l'applicazione  dell'art.  81  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, e successive
          modificazioni.
             12.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal
          presente  articolo  e'  istituito  un  Fondo nello stato di
          previsione   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di
          cui  all'art.  1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  nonche'  di  cui  agli  articoli  21,  21-bis, ad
          eccezione  di  quelle  gia' iscritte nei bilanci degli enti
          destinatari  e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre  2007,  n.  222,  e  successive modificazioni. Gli
          eventuali   provvedimenti   adottati  in  attuazione  delle
          disposizioni   legislative  citate  al  primo  periodo  del
          presente  comma,  incompatibili  con  il presente articolo,
          restano  privi  di  effetti. A tale scopo le risorse di cui
          agli  articoli  21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n.
          159  del  2007  sono versate all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere  iscritte  sul  Fondo di cui al presente
          comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini
          di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di
          iscrizione  in  bilancio  delle  risorse finanziarie di cui
          alle indicate autorizzazioni di spesa.
             13.  Ai  fini  del  riparto  del  Fondo nazionale per il
          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, di cui
          all'articolo  11  della  legge  9  dicembre 1998, n. 431, i
          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
          integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
          articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
          certificato  storico  di residenza da almeno dieci anni nel
          territorio  nazionale  ovvero  da  almeno cinque anni nella
          medesima regione.».
             -  L'art.  22-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n.
          248,  recante  «Proroga di termini previsti da disposizioni
          legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2007, n.
          302, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2008,  n.  31,  pubblicata  nel  Supplemento Ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51, cosi' recita:
             «Art.   22-ter   (Interventi   in   materia  di  disagio
          abitativo).  - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo
          e   di  favorire  il  passaggio  da  casa  a  casa  per  le
          particolari  categorie  sociali  individuate  dalla legge 8
          febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione
          dei  programmi  concordati  all'esito  della  concertazione
          istituzionale  per la programmazione in materia di edilizia
          residenziale  pubblica,  prevista  dall'art. 4 della citata
          legge  n.  9  del  2007,  l'esecuzione dei provvedimenti di
          rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
          di  abitazione,  di cui al comma 1 dell'art. 1 della stessa
          legge, e' sospesa fino al 15 ottobre 2008.
             2.  Fino  alla  scadenza  del  termine di cui al comma 1
          continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art.
          1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano
          a trovare applicazione, altresi', i benefici fiscali di cui
          all'articolo 2 della stessa legge.
             3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008
          e  in  8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai
          sensi del comma 4.
             4.   A   valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo  2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005,
          n.  106,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 31
          luglio  2005,  n.  156,  l'importo di 11,34 milioni di euro
          relativo  all'anno 2007 e' conservato nel conto dei residui
          e  versato  ad  apposita contabilita' speciale di tesoreria
          per  essere  riversato all'entrata del bilancio dello Stato
          per  2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni
          di euro nell'anno 2009.
             5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
          monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche
          ai  fini  dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
          all'art.  11-ter,  comma  7,  della legge 5 agosto 1978, n.
          468,   e  successive  modificazioni,  ovvero  delle  misure
          correttive  da  assumere  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3,
          lettera  i-quater),  medesima  legge. Gli eventuali decreti
          emanati,  ai  sensi  dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
          della  citata  legge  n.  468 del 1978, prima della data di
          entrata  in vigore dei provvedimenti cui al presente comma,
          sono  tempestivamente  trasmessi  alle Camere, corredati di
          apposite relazioni illustrative.
             6.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
             -  Il  testo  del  comma  8, dell'art. 11, della legge 9
          dicembre 1998, n. 431, recante: «Disciplina delle locazioni
          e  del  rilascio  degli immobili adibiti ad uso abitativo»,
          come modificato dalla legge, reca:
             «8.  I  comuni  definiscono  l'entita' e le modalita' di
          erogazione  dei  contributi di cui al comma 3, individuando
          con  appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
          possono  beneficiarne,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei
          requisiti  minimi  di  cui  al  comma  4.  I  bandi  per la
          concessione dei contributi integrativi devono essere emessi
          entro  il  30  settembre  di ogni anno con riferimento alle
          risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla
          legge finanziaria».
             - L'art. 3 della legge n. 431/98, cosi' recita:
             «Art.  3 (Disdetta del contratto da parte del locatore).
          -  1.  Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi
          del comma 1 dell'art. 2 e alla prima scadenza dei contratti
          stipulati  ai  sensi  del comma 3 del medesimo articolo, il
          locatore  puo'  avvalersi  della  facolta'  di  diniego del
          rinnovo  del contratto, dandone comunicazione al conduttore
          con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
              a)  quando  il locatore intenda destinare l'immobile ad
          uso  abitativo,  commerciale,  artigianale  o professionale
          proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti
          entro il secondo grado;
              b)  quando  il  locatore, persona giuridica, societa' o
          ente  pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali,
          mutualistiche,  cooperative,  assistenziali, culturali o di
          culto  intenda  destinare  l'immobile  all'esercizio  delle
          attivita'  dirette  a  perseguire  le predette finalita' ed
          offra  al  conduttore  altro  immobile  idoneo  e di cui il
          locatore abbia la piena disponibilita';
              c)  quando  il conduttore abbia la piena disponibilita'
          di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
              d)  quando  l'immobile  sia  compreso  in  un  edificio
          gravemente  danneggiato  che debba essere ricostruito o del
          quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza
          del   conduttore   sia   di   ostacolo   al  compimento  di
          indispensabili lavori;
              e)  quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale
          e' prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda
          operare  la  demolizione  o  la radicale trasformazione per
          realizzare   nuove   costruzioni,  ovvero,  trattandosi  di
          immobile  sito  all'ultimo  piano,  il proprietario intenda
          eseguire  sopraelevazioni  a norma di legge e per eseguirle
          sia   indispensabile   per  ragioni  tecniche  lo  sgombero
          dell'immobile stesso;
              f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima
          successione   nel   contratto,  il  conduttore  non  occupi
          continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
              g)  quando  il  locatore  intenda  vendere l'immobile a
          terzi  e  non  abbia la proprieta' di altri immobili ad uso
          abitativo  oltre  a  quello eventualmente adibito a propria
          abitazione.  In  tal  caso al conduttore e' riconosciuto il
          diritto  di  prelazione,  da esercitare con le modalita' di
          cui  agli  articoli  38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.
          392 .
             2.  Nei  casi  di  disdetta  del  contratto da parte del
          locatore  per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e),
          il  possesso,  per  l'esecuzione  dei  lavori ivi indicati,
          della   concessione   o   dell'autorizzazione  edilizia  e'
          condizione  di  procedibilita'  dell'azione  di rilascio. I
          termini     di     validita'     della     concessione    o
          dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilita'
          a  seguito  del  rilascio  dell'immobile.  Il conduttore ha
          diritto  di  prelazione,  da esercitare con le modalita' di
          cui  all'art.  40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il
          proprietario,  terminati  i  lavori,  concede nuovamente in
          locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve
          essere  specificato,  a  pena  di  nullita', il motivo, fra
          quelli  tassativamente  indicati  al  comma 1, sul quale la
          disdetta e' fondata.
             3.   Qualora   il   locatore   abbia   riacquistato   la
          disponibilita'   dell'alloggio  a  seguito  di  illegittimo
          esercizio  della facolta' di disdetta ai sensi del presente
          articolo,  il  locatore stesso e' tenuto a corrispondere un
          risarcimento  al  conduttore  da  determinare in misura non
          inferiore  a  trentasei  mensilita'  dell'ultimo  canone di
          locazione percepito.
             4.  Per  la  procedura  di diniego di rinnovo si applica
          l'art.  30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
          modificazioni.
             5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche
          con  procedura giudiziaria, la disponibilita' dell'alloggio
          e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in
          cui ha riacquistato la disponibilita', agli usi per i quali
          ha  esercitato  facolta'  di disdetta ai sensi del presente
          articolo,  il  conduttore  ha  diritto  al  ripristino  del
          rapporto  di  locazione  alle medesime condizioni di cui al
          contratto  disdettato o, in alternativa, al risarcimento di
          cui al comma 3.
             6.  Il  conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo'
          recedere   in   qualsiasi   momento  dal  contratto,  dando
          comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.».
             L'  art.  1,  commi  2,  4, 5 e 6 della legge n. 9/2007,
          cosi' recita:
             «Art.   1  (Sospensione  delle  procedure  esecutive  di
          rilascio). - 1. (Omissis).
             2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della
          procedura  esecutiva  di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del
          presente   articolo   e'   autocertificata   dai   soggetti
          interessati  con  dichiarazione  resa  nelle  forme  di cui
          all'art.   21  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, e
          comunicata  al  locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
          decreto-legge  27  maggio  2005,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  luglio  2005,  n. 148. La
          sussistenza  di  tali  requisiti puo' essere contestata dal
          locatore  nelle  forme  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
          decreto-legge  20  giugno  2002,  n.  122,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
             4.  Per  tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione
          ai  sensi  dei  commi  1  e  3  del  presente  articolo  il
          conduttore   corrisponde   al   locatore  la  maggiorazione
          prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,
          n. 431.
             5.  Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
          dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
          limiti  indicati dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
          392,  salva  l'applicazione  dell'art.  55  della  medesima
          legge.
             6.  La  sospensione  non opera in danno del locatore che
          dimostri,  nelle  forme di cui al comma 2, secondo periodo,
          di  trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere
          la  sospensione  medesima  o nelle condizioni di necessita'
          sopraggiunta   dell'abitazione.   A   tutte   le  procedure
          esecutive  per  finita  locazione  attivate  in relazione a
          contratti  stipulati  ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
          n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
          ai  commi  1  e  3  del presente articolo si applica quanto
          previsto  dall'art. 6, comma 4, della medesima legge n. 431
          del 1998.».
             -  L'art.  1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005,
          n.  86,  recante  «Misure  urgenti  di  sostegno nelle aree
          metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di
          particolare  disagio  abitativo conseguente a provvedimenti
          esecutivi di rilascio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30  maggio  2005,  n.  124,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26  luglio  2005,  n.  148,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, cosi' recita:
             «2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          soggetti  di  cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo
          delle   aree  metropolitane  di  Torino,  Milano,  Venezia,
          Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,  Napoli, Palermo,
          Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonche' nei comuni ad
          alta tensione abitativa con essi confinanti.».
             - L'art. 2 della legge n. 9/2007, cosi' recita:
             «Art. 2 (Benefici fiscali). - 1. Per i proprietari degli
          immobili  locati  ai  conduttori  individuati  nell'art. 1,
          commi  1  e  3,  della presente legge, si applicano, per il
          periodo   di   sospensione  della  procedura  esecutiva,  i
          benefici   fiscali   di   cui  all'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  febbraio  2006,  n.  23, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3 marzo 2006, n. 86. A favore
          dei   medesimi   proprietari  i  comuni  possono  prevedere
          esenzioni   o   riduzioni   dell'imposta   comunale   sugli
          immobili.»
             -  L'art.  10,  comma  5,  del decreto-legge 29 novembre
          2004,   n.  282,  recante  “Disposizioni  urgenti  in
          materia  fiscale  e  di finanza pubblica”, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  29  novembre  2004,  n.  280,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004,  n.  307,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2004, n. 302, cosi recita:
             «5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
             -  L'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  recante  «Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
          generale  dello  Stato  in materia di bilancio», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto  1978, n. 233, cosi'
          recita:
             «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
             -   L'art.  24  del  DL  n.  112/2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 133/2008 cosi' recita:
             «Art.   24   (Taglia-leggi).   -   1.  A  far  data  dal
          centottantesimo  giorno  successivo alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  sono  o restano abrogate le
          disposizioni    elencate    nell'Allegato    A    e   salva
          l'applicazione  dei  commi  14  e 15 dell'articolo 14 della
          legge 28 novembre 2005, n. 246.
             1-bis.  ll  Governo  individua, con atto ricognitivo, le
          disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate
          in  quanto  connesse esclusivamente alla vigenza degli atti
          legislativi inseriti nell'Allegato A.».
             Il  regio  decreto  28  aprile  1938,  n. 1165, recante:
          “Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
          sull'edilizia  popolare  ed  economica” e' pubblicato
          nel  Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 agosto
          1938, n. 177.