Art. 2.


                        Capo del Dipartimento


  1.  Il  Capo  del  Dipartimento  svolge  le  funzioni  di impulso e
coordinamento  dell'attivita'  del  Dipartimento di cui cura altresi'
l'organizzazione e il funzionamento.
  2.  Al  Dipartimento  si applica l'art. 18, comma 3, terzo periodo,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla figura del
Vice Capo Dipartimento.
  3.  Alle  dirette  dipendenze  del  Capo  del Dipartimento opera il
Servizio  per  gli  affari  generali  e  del  personale,  di  cui  al
successivo   art.   4,   nonche'   la   segreteria   tecnica  per  la
programmazione economica, l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP)
e  il  Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione  dei servizi di pubblica utilita' (NARS), di cui all'art.
1,  comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2007.
  4.  Il  Capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico
coadiuvato   da   consulenti  ed  esperti  individuati  a  valere  su
contingente di cui al comma 5.
  5.  Il  Dipartimento,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 5, del decreto
legislativo  30  luglio  1999, n. 303, si avvale di un contingente di
consulenti  ed  esperti  definito  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.