Art. 2. Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attivita' del Dipartimento di cui cura altresi' l'organizzazione e il funzionamento. 2. Al Dipartimento si applica l'art. 18, comma 3, terzo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla figura del Vice Capo Dipartimento. 3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e del personale, di cui al successivo art. 4, nonche' la segreteria tecnica per la programmazione economica, l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) e il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007. 4. Il Capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico coadiuvato da consulenti ed esperti individuati a valere su contingente di cui al comma 5. 5. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si avvale di un contingente di consulenti ed esperti definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.