Art. 6. Ufficio per gli investimenti di rete e i servizi di pubblica utilita' 1. L'Ufficio per gli investimenti di rete e i servizi di pubblica utilita' svolge le attivita' di istruttori e supporto per il CIPE, in materia di infrastrutture, trasporti e regolazione dei servizi di pubblica utilita' non regolamentati da una specifica autorita' di settore nonche' coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici e analisi economica della spesa in conto capitale. L'Ufficio si articola nei seguenti quattro servizi: Servizio I per le infrastrutture e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Servizio II per la gestione della banca dati del PIS e del sistema MIP/CUP; Servizio III per l'analisi della spesa in conto capitale; Servizio IV per il contenzioso del CIPE e gli affari legali. 2. Il Servizio I per le infrastrutture e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di direttive, piani e programmi nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali e delle grandi reti anche con riferimento alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fornisce supporto istruttorio al NARS e al CIPE in materia di: linee guida per i servizi di pubblica utilita' e provvedimenti volti ad attuare la politica tariffaria, compresi i contratti di programma e di servizio che prevedono servizi soggetti a tariffazione o oneri di servizio pubblico. Svolge l'analisi di impatto e monitoraggio della politica tariffaria, valuta in collaborazione con le amministrazioni competenti la sostenibilita' economico-finanziaria degli investimenti soggetti a tariffazione. Nei settori di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla terza Commissione, fornendo ad essa il supporto necessario. 3. Il Servizio II per la gestione della banca dati del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e del sistema MIP/CUP fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE e ai fini dell'attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, in merito a: la definizione dei criteri di riparto del Fondo di cui al comma 7 del medesimo articolo, acquisendo le informazioni necessarie per la verifica di quanto attuato con le predette risorse; la predisposizione delle relazioni che il CIPE trasmette al Parlamento; la cura dei rapporti tra il CIPE e i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Imposta e gestisce le attivita' necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; elabora proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi; coordina le attivita' di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, sviluppando in particolare analisi e proposte per il CIPE in merito agli aspetti di complessa efficienza ed efficacia dell'insieme di tali sistemi di monitoraggio. Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE. 4. Il Servizio III per l'analisi della spesa in conto capitale svolge le attivita' di: monitoraggio dei provvedimenti di politica economica; analisi degli andamenti della spesa pubblica, in particolare di quella in conto capitale, e del debito pubblico; valutazione delle misure di incentivazione delle imprese e per la ricerca scientifica e tecnologica, le infrastrutture, la regolamentazione e gli interventi su singoli settori e/o mercati. Predispone pareri, raccomandazioni e proposte su temi di politica economica e fascicoli per convegni e audizioni. 5. Il Servizio IV per il contenzioso del CIPE e gli affari legali, assicura il necessario supporto, nelle materie di competenza del Dipartimento, alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attivita' del contenzioso e mantengono i rapporti con l'Avvocatura dello Stato. Assicura la coerenza dei provvedimenti e degli atti adottati dal CIPE con gli orientamenti delle autorita' giurisdizionali nazionali e comunitarie. Consolida, organizza e diffonde, all'interno del Dipartimento, le conoscenze in ordine agli esiti dell'attivita' giurisdizionale sui provvedimenti del CIPE. Fornisce la consulenza giuridica di carattere generale del Dipartimento. Svolge attivita' di studio e approfondimento su aspetti giuridici attinenti le materie di competenza del Dipartimento.