Art. 10.


                            Alcool grezzo


  1. I distillatori possono beneficiare dell'aiuto per il prodotto di
cui  al  primo comma, lettera e) del precedente art. 8 esclusivamente
qualora l'alcool sia utilizzato per fini industriali o energetici.
  2.  L'aiuto,  in  %  vol.  del titolo alcolometrico, e' erogato nel
limite  massimo  del  10%  rispetto ai volume di alcool contenuto nel
vino prodotto.
  3. L'aiuto e' pari a:
   € 1,100 hl %/vol se ottenuto da vinaccia;
   € 0,500 hl %/vol se ottenuto da feccia.
  4. L'aiuto e' comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il
trasporto dei sottoprodotti. Nel caso in cui tali costi, pari a 0,016
euro  kg, siano sostenuti dal produttore, il distillatore e' tenuto a
riconoscere  al  produttore  detto  importo.  Il distillatore fonira'
l'elenco  dei  conferenti  completo  della  fatturazione  relativa al
trasporto dei sottoprodotti emessa dal produttore.
  5.  Sono considerati usi industriali, ai fini del presente decreto,
le  destinazioni dell'alcool per lo smaltimento dei prodotti ottenuti
dalle  distillazioni comunitarie di cui agli articoli 27, 28 e 30 del
regolamento  CE  n.  1493/99  ed  agli  articoli  35,  37  e  39  del
regolamento  CE  n. 822/87, nonche' quelli per i quali e' prevista la
denaturazione  dell'alcool  ai sensi delle vigenti normative fiscali,
in particolare del decreto ministeriale n. 524 del 9 luglio 1996.
  6.  Nuovi  usi industriali, diversi da quelli previsti al paragrafo
precedente,  sono  autorizzati  con  provvedimenti  direttoriali  dal
Ministero,  d'intesa  con  l'Agenzia  delle  dogane,  su  domanda dei
distillatori.
  7.  L'alcool  grezzo, destinato ad essere utilizzato sotto forma di
bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunita', e' ceduto alle
imprese riconosciute dal Ministero con provvedimento direttoriale, ai
sensi del decreto ministeriale 6 giugno 2005.
  8.  Sono  considerate  riconosciute ai fini del presente decreto le
imprese che figurano nell'allegato n. 5 del presente decreto.