Art. 10. Alcool grezzo 1. I distillatori possono beneficiare dell'aiuto per il prodotto di cui al primo comma, lettera e) del precedente art. 8 esclusivamente qualora l'alcool sia utilizzato per fini industriali o energetici. 2. L'aiuto, in % vol. del titolo alcolometrico, e' erogato nel limite massimo del 10% rispetto ai volume di alcool contenuto nel vino prodotto. 3. L'aiuto e' pari a: € 1,100 hl %/vol se ottenuto da vinaccia; € 0,500 hl %/vol se ottenuto da feccia. 4. L'aiuto e' comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti. Nel caso in cui tali costi, pari a 0,016 euro kg, siano sostenuti dal produttore, il distillatore e' tenuto a riconoscere al produttore detto importo. Il distillatore fonira' l'elenco dei conferenti completo della fatturazione relativa al trasporto dei sottoprodotti emessa dal produttore. 5. Sono considerati usi industriali, ai fini del presente decreto, le destinazioni dell'alcool per lo smaltimento dei prodotti ottenuti dalle distillazioni comunitarie di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento CE n. 1493/99 ed agli articoli 35, 37 e 39 del regolamento CE n. 822/87, nonche' quelli per i quali e' prevista la denaturazione dell'alcool ai sensi delle vigenti normative fiscali, in particolare del decreto ministeriale n. 524 del 9 luglio 1996. 6. Nuovi usi industriali, diversi da quelli previsti al paragrafo precedente, sono autorizzati con provvedimenti direttoriali dal Ministero, d'intesa con l'Agenzia delle dogane, su domanda dei distillatori. 7. L'alcool grezzo, destinato ad essere utilizzato sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunita', e' ceduto alle imprese riconosciute dal Ministero con provvedimento direttoriale, ai sensi del decreto ministeriale 6 giugno 2005. 8. Sono considerate riconosciute ai fini del presente decreto le imprese che figurano nell'allegato n. 5 del presente decreto.