Art. 11. Controllo delle operazioni di distillazione 1. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, in particolare, del quantitativo e del titolo alcolometrico, e' effettuato sulla base: a) del documento previsto all'art. 4 del presente decreto, sotto la cui scorta e' avvenuto il trasporto; b) da un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria mediante sondaggio rappresentativo sotto la sorveglianza dell'Agea - organismo pagatore che si avvale, per il controllo, dell'Agenzia delle dogane. Il prelievo e' effettuato a sondaggio con un campione ogni 1000 tonnellate di sottoprodotti introdotti. Qualora il distillatore produca alcool grezzo di cui all'art. 8, par. 1, lettera e), del presente decreto, il prelievo e' effettuato ogni 500 tonnellate dei sottoprodotti introdotti e la dimensione del campione corrisponde, almeno, al 5% delle domande di aiuto. Tuttavia, il numero dei campioni deve rappresentare almeno il 5% dell'importo delle domande di aiuto. 2. Il controllo si effettua per sondaggio, in conformita' al paragrafo 1, relativamente: a) alla consegna dei sottoprodotti in distilleria: sulle caratteristiche dei sottoprodotti e sull'eventuale vino conferito in completamento d'obbligo; sulla quantita' del conferimento; sulla corrispondenza degli elementi indicati nell'attestato previsto all'art. 9, par. 3 del presente decreto con i dati riportati nei registri tenuti in distilleria; b) alla produzione: mediante la certificazione delle caratteristiche quali-quantitative dell'alcool grezzo prodotto e la data della distillazione; c) alla destinazione, in conformita' ai successivi articoli 12 e 13. 3. In mancanza di accordo fra il produttore ed il distillatore, il titolo alcolometrico sara' determinato dal laboratorio dell'Agenzia delle dogane o dagli Uffici ICQ competenti per territorio. Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e sono ripartite in uguale misura.