Art. 11.


             Controllo delle operazioni di distillazione


  1.  Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla
distillazione,   in   particolare,  del  quantitativo  e  del  titolo
alcolometrico, e' effettuato sulla base:
   a)  del  documento previsto all'art. 4 del presente decreto, sotto
la cui scorta e' avvenuto il trasporto;
   b)  da un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del
prodotto  nella  distilleria mediante sondaggio rappresentativo sotto
la  sorveglianza dell'Agea - organismo pagatore che si avvale, per il
controllo,  dell'Agenzia  delle  dogane.  Il prelievo e' effettuato a
sondaggio  con  un  campione  ogni  1000  tonnellate di sottoprodotti
introdotti.  Qualora  il  distillatore  produca  alcool grezzo di cui
all'art.  8, par. 1, lettera e), del presente decreto, il prelievo e'
effettuato  ogni  500  tonnellate  dei  sottoprodotti introdotti e la
dimensione  del  campione corrisponde, almeno, al 5% delle domande di
aiuto.  Tuttavia, il numero dei campioni deve rappresentare almeno il
5% dell'importo delle domande di aiuto.
  2.  Il  controllo  si  effettua  per  sondaggio,  in conformita' al
paragrafo 1, relativamente:
   a) alla consegna dei sottoprodotti in distilleria:
    sulle  caratteristiche  dei  sottoprodotti  e sull'eventuale vino
conferito in completamento d'obbligo;
    sulla quantita' del conferimento;
    sulla   corrispondenza  degli  elementi  indicati  nell'attestato
previsto all'art. 9, par. 3 del presente decreto con i dati riportati
nei registri tenuti in distilleria;
   b)    alla    produzione:   mediante   la   certificazione   delle
caratteristiche  quali-quantitative  dell'alcool grezzo prodotto e la
data della distillazione;
   c)  alla  destinazione, in conformita' ai successivi articoli 12 e
13.
  3.  In mancanza di accordo fra il produttore ed il distillatore, il
titolo  alcolometrico  sara' determinato dal laboratorio dell'Agenzia
delle  dogane  o  dagli  Uffici  ICQ  competenti  per  territorio. Le
relative  spese di analisi sono a carico delle parti e sono ripartite
in uguale misura.