Art. 12.


              Controllo della destinazione dell'alcool


  1.  Al  fine  di  permettere lo svolgimento delle verifiche volte a
garantire   che   l'alcool  sia  utilizzato  per  usi  industriali  o
energetici  prescritti,  i distillatori comunicano all'AGEA-organismo
pagatore entro i termini prescritti dalla stessa prima della cessione
dell'alcool   grezzo,   o  prima  della  denaturazione  il  piano  di
consegna/denaturazione dell'alcool, l'utilizzatore e la destinazione.
Le  verifiche effettuate dall'Agenzia delle dogane secondo le vigenti
disposizioni concernono i seguenti aspetti:
   a) il quantitativo di alcool trasportato;
   b) la contabilita' dei registri e dei processi di utilizzazione.
  Qualora   l'alcol  grezzo  non  sia  denaturato  o  trasformato  in
bioetanolo,  l'Agea-organismo  pagatore  concorda con l'Agenzia delle
dogane,  le  modalita'  di  verifica  dell'utilizzazione  dell'alcol,
utilizzando i dati a disposizione dell'Agenzia stessa.
  2.  La prova dell'avvenuta denaturazione sostituisce l'accertamento
dell'effettivo utilizzo dell'alcool.
  3. L'Agea-organismo pagatore stabilisce, se del caso, l'istituzione
di  registri  e ulteriori documenti giustificativi o informazioni che
debbano  fornire  i  distillatori  e  coloro che utilizzano l'alcool,
previa intesa con l'Agenzia delle dogane.
  4.  Per  lo  smaltimento  dell'alcool  da utilizzare sotto forma di
bioetanolo   nella  Comunita',  l'Ageaorganismo  pagatore  acquisisce
dall'Agenzia    delle    dogane   la   documentazione   dell'avvenuta
trasformazione.  Qualora  la trasformazione avvenga in un altro Stato
membro,  il  distillatore  acquisisce  la  documentazione equivalente
presso l'autorita' nazionale competente.