Art. 12. Controllo della destinazione dell'alcool 1. Al fine di permettere lo svolgimento delle verifiche volte a garantire che l'alcool sia utilizzato per usi industriali o energetici prescritti, i distillatori comunicano all'AGEA-organismo pagatore entro i termini prescritti dalla stessa prima della cessione dell'alcool grezzo, o prima della denaturazione il piano di consegna/denaturazione dell'alcool, l'utilizzatore e la destinazione. Le verifiche effettuate dall'Agenzia delle dogane secondo le vigenti disposizioni concernono i seguenti aspetti: a) il quantitativo di alcool trasportato; b) la contabilita' dei registri e dei processi di utilizzazione. Qualora l'alcol grezzo non sia denaturato o trasformato in bioetanolo, l'Agea-organismo pagatore concorda con l'Agenzia delle dogane, le modalita' di verifica dell'utilizzazione dell'alcol, utilizzando i dati a disposizione dell'Agenzia stessa. 2. La prova dell'avvenuta denaturazione sostituisce l'accertamento dell'effettivo utilizzo dell'alcool. 3. L'Agea-organismo pagatore stabilisce, se del caso, l'istituzione di registri e ulteriori documenti giustificativi o informazioni che debbano fornire i distillatori e coloro che utilizzano l'alcool, previa intesa con l'Agenzia delle dogane. 4. Per lo smaltimento dell'alcool da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunita', l'Ageaorganismo pagatore acquisisce dall'Agenzia delle dogane la documentazione dell'avvenuta trasformazione. Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, il distillatore acquisisce la documentazione equivalente presso l'autorita' nazionale competente.