Art. 13.


                 Domanda di liquidazione dell'aiuto


  1.   Per   beneficiare   dell'aiuto,   il   distillatore   presenta
all'Agea-organismo  pagatore entro il 20 giugno di ciascuna campagna,
una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto e'
richiesto,  specificando  se  sara'  presentata  un'ulteriore domanda
relativamente  alle fecce introdotte dopo il 31 maggio. In ogni caso,
la  domanda non puo' riguardare un quantitativo inferiore all'80% del
totale.
  A) La domanda contiene almeno:
   a)  per  quanto riguarda le fecce e le vinacce, un riepilogo delle
consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo:
    la natura, la quantita' ed il titolo alcolometrico volumico;
    il numero del documento di cui al precedente art. 4;
    l'elenco nominativo completo dei produttori;
   b)  la  prova  di  aver  corrisposto  il  pagamento delle spese di
trasporto  se  lo  stesso e' stato effettuato a carico dei produttori
con l'elenco delle fatture di trasporto emesse dai produttori stessi;
   c) una dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia
delle dogane indicante:
    i quantitativi di alcool grezzo ottenuti;
    la data di fabbricazione;
  Gli elenchi di cui alla lettera a) riguardano tutti i produttori.
  B)  Se  la  distillazione e' effettuata dallo stesso produttore, il
documento  di cui alla lettera A) e' sostituito da una dichiarazione,
vidimata  dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante
come minimo:
   a)  la  natura, la quantita', il colore ed il titolo alcolometrico
volumico del prodotto da distillare;
   b)  i  quantitativi  di  alcool  grezzo  ottenuto  e  le  date  di
fabbricazione.
  C)  Per  quanto  riguarda la prova che l'alcool e' stato utilizzato
secondo  gli  usi prescritti e' fornita la documentazione prevista al
precedente art. 12.
  2.  L'Agea-organismo  pagatore mette a disposizione degli organismi
competenti   a   svolgere  i  controlli  gli  elenchi  previsti  alla
precedente lettera A).
  3.  Per  l'alcool  grezzo  prodotto posteriormente al 20 giugno, la
domanda e' presentata entro il 5 agosto.
  4.  Ai  sensi  dell'art.  24  del  regolamento  CE  n. 555/2008, il
distillatore,   qualora  non  possa  fornire  la  prova  prevista  al
precedente  punto  C),  chiede  l'anticipo dell'aiuto costituendo una
cauzione,  secondo  modalita' che saranno stabilite da Agea-organismo
pagatore. L'aiuto puo' essere versato in anticipo a condizione che il
distillatore,  per le operazioni precedentemente realizzate nel corso
di   un'intera   campagna,  abbia  fornito  la  prova  dell'effettiva
destinazione dell'alcool prodotto.