Art. 13. Domanda di liquidazione dell'aiuto 1. Per beneficiare dell'aiuto, il distillatore presenta all'Agea-organismo pagatore entro il 20 giugno di ciascuna campagna, una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto e' richiesto, specificando se sara' presentata un'ulteriore domanda relativamente alle fecce introdotte dopo il 31 maggio. In ogni caso, la domanda non puo' riguardare un quantitativo inferiore all'80% del totale. A) La domanda contiene almeno: a) per quanto riguarda le fecce e le vinacce, un riepilogo delle consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo: la natura, la quantita' ed il titolo alcolometrico volumico; il numero del documento di cui al precedente art. 4; l'elenco nominativo completo dei produttori; b) la prova di aver corrisposto il pagamento delle spese di trasporto se lo stesso e' stato effettuato a carico dei produttori con l'elenco delle fatture di trasporto emesse dai produttori stessi; c) una dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante: i quantitativi di alcool grezzo ottenuti; la data di fabbricazione; Gli elenchi di cui alla lettera a) riguardano tutti i produttori. B) Se la distillazione e' effettuata dallo stesso produttore, il documento di cui alla lettera A) e' sostituito da una dichiarazione, vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante come minimo: a) la natura, la quantita', il colore ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare; b) i quantitativi di alcool grezzo ottenuto e le date di fabbricazione. C) Per quanto riguarda la prova che l'alcool e' stato utilizzato secondo gli usi prescritti e' fornita la documentazione prevista al precedente art. 12. 2. L'Agea-organismo pagatore mette a disposizione degli organismi competenti a svolgere i controlli gli elenchi previsti alla precedente lettera A). 3. Per l'alcool grezzo prodotto posteriormente al 20 giugno, la domanda e' presentata entro il 5 agosto. 4. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento CE n. 555/2008, il distillatore, qualora non possa fornire la prova prevista al precedente punto C), chiede l'anticipo dell'aiuto costituendo una cauzione, secondo modalita' che saranno stabilite da Agea-organismo pagatore. L'aiuto puo' essere versato in anticipo a condizione che il distillatore, per le operazioni precedentemente realizzate nel corso di un'intera campagna, abbia fornito la prova dell'effettiva destinazione dell'alcool prodotto.