Art. 16.


                         Procedure e termini


  1.  I  distillatori,  entro il 31 gennaio, inviano al Ministero, in
occasione  della  comunicazione  prevista  all'art.  2,  paragrafo  3
del decreto ministeriale 11 giugno 2004, le stime della produzione di
alcool  grezzo, ottenuto dalle fecce e dalle vinacce, relativamente a
ciascuna campagna.
  2.  AGEA-organismo  pagatore comunica tempestivamente al Ministero,
comunque entro il 25 giugno, l'importo totale degli aiuti chiesto dai
distillatori  suddiviso  per alcool grezzo gia' prodotto e quello per
il quale sara' presentata la domanda entro il 5 agosto.
  3.  Qualora i fondi assegnati, di cui alla tabella allegato n. 6 al
presente  decreto  non siano sufficienti a liquidare tutte le domande
presentate,  il  Ministero, se del caso, assegna ulteriori fondi alla
misura in questione.
  4. Qualora non vi siano ulteriori fondi disponibili, AGEA-organismo
pagatore liquida le domande pervenute riducendo proporzionalmente gli
importi spettanti a ciascun richiedente.
  5.  L'aiuto  e' corrisposto da AGEA-organismo pagatore, entro il 15
ottobre di ogni anno, nei limiti indicati al precedente paragrafo 3.
  6.  Modifiche  al  presente  decreto  che  non  riguardano l'art. 5
nonche'  le modifiche agli allegati sono adottate dal Ministero senza
l'intesa della Conferenza Stato-regioni.