Art. 16. Procedure e termini 1. I distillatori, entro il 31 gennaio, inviano al Ministero, in occasione della comunicazione prevista all'art. 2, paragrafo 3 del decreto ministeriale 11 giugno 2004, le stime della produzione di alcool grezzo, ottenuto dalle fecce e dalle vinacce, relativamente a ciascuna campagna. 2. AGEA-organismo pagatore comunica tempestivamente al Ministero, comunque entro il 25 giugno, l'importo totale degli aiuti chiesto dai distillatori suddiviso per alcool grezzo gia' prodotto e quello per il quale sara' presentata la domanda entro il 5 agosto. 3. Qualora i fondi assegnati, di cui alla tabella allegato n. 6 al presente decreto non siano sufficienti a liquidare tutte le domande presentate, il Ministero, se del caso, assegna ulteriori fondi alla misura in questione. 4. Qualora non vi siano ulteriori fondi disponibili, AGEA-organismo pagatore liquida le domande pervenute riducendo proporzionalmente gli importi spettanti a ciascun richiedente. 5. L'aiuto e' corrisposto da AGEA-organismo pagatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, nei limiti indicati al precedente paragrafo 3. 6. Modifiche al presente decreto che non riguardano l'art. 5 nonche' le modifiche agli allegati sono adottate dal Ministero senza l'intesa della Conferenza Stato-regioni.